Art. 268 c.c.i.i. — Liquidazione controllata

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[1]Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. La domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero. Non sono compresi nella liquidazione:

  • a)i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
  • b)i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  • c)i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
  • d)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 268 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13226/2026

    7 maggio 2026

    In tema di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare lo stato passivo divenuto esecutivo, a termini degli artt. 273, comma 4, e 133 CCII, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 133 c.c.i.i. · Art. 270 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i.

    Rassegna di maggio 2026, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12096/2026

    30 aprile 2026

    Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 222 c.c.i.i. · Art. 204 c.c.i.i. · Art. 228 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 110 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 46 fallimento · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 146 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025

    31 luglio 2025

    L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019.

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 280 c.c.i.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 81 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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