Art. 282 c.c.i.i. — Condizioni e procedimento di esdebitazione

(( Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. )) L'esdebitazione ((opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non)) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. (( L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. )) Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato ((...)) ai creditori ((ammessi al passivo)) e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 ((nel termine di trenta giorni)) ((...)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 28 parole tolte, 106 parole aggiunte.

Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera tolto: di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarataaggiunto: , su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. aggiunto: Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. tolto: L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore aggiunto: L'istanza del debitore e' comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. aggiunto: L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato tolto: al pubblico ministero, ai creditoriaggiunto: ... ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124tolto: ; il termine per proporre reclamo e' aggiunto: nel termine di trenta giorniaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art282 · fonte del testo

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