Art. 222 c.c.i.i. — Disciplina dei crediti prededucibili

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 222 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12096/2026

    30 aprile 2026

    Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.

    Art. 222 c.c.i.i. · Art. 268 c.c.i.i. · Art. 204 c.c.i.i. · Art. 228 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 110 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art222 · fonte del testo

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