Art. 3-bis c.a.d. — Identità digitale e Domicilio digitale

Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identita' digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. 29 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee guida. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ((. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis)). 28 Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto come documento nativo digitale ed e' disponibile presso l'amministrazione. 28 La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 21

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

21

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 4 comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-quater) che il decreto ministeriale previsto dal presente articolo, qualora non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013 suindicato, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

28

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica». Ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017".

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

29

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018".

Testo vigente dal 30 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2012

2012oggi
  1. 30 giugno 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 1 gennaio 2022 — 30 giugno 2022per 6 mesi
  3. 7 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  4. 31 luglio 2021 — 7 novembre 2021per 3 mesi
  5. 1 giugno 2021 — 31 luglio 2021per 2 mesi
  6. 15 settembre 2020 — 1 giugno 2021per 9 mesi
  7. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  8. 27 gennaio 2018 — 17 luglio 2020per 2 anni
  9. 14 settembre 2016 — 27 gennaio 2018per un anno
  10. 1 gennaio 2015 — 14 settembre 2016per un anno
  11. 21 agosto 2013 — 1 gennaio 2015per un anno
  12. 19 dicembre 2012 — 21 agosto 2013testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 62 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiaratotolto: , anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150aggiunto: . Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art3bis · fonte del testo

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