Art. 23-ter c.a.d. — Documenti amministrativi informatici

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. (( La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida)); in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. (( In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 22 parole tolte, 80 parole aggiunte.

… o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. aggiunto: La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Le copie su supporto … l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle tolto: regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 aggiunto: Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. tolto: Le regole tecniche in aggiunto: In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni tolto: sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministroaggiunto: , le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art23ter · fonte del testo

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