Codice civile

Art. 831 c.c. — Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

[1]I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non e' diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

[2]Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li riguardano.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina dei beni con riferimento alle persone a cui appartengono si completa con la disposizione del primo comma dell'art. 831, che assoggetta alle regole del codice civile i beni degli enti ecclesiastici, richiamando per altro le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano. Sono in proposito da ricordare le norme dell'art. 30 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia e degli articoli 12 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 848, contenente disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni dei patrimoni civili destinati a ftini di culto. Il codice del 1865 taceva rispetto agli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, i quali possono appartenere a soggetti diversi, ecclesiastici e laici. L'art. 831, secondo comma, stabilisce che le chiese non possono essere sottratte alla loro destinazione per effetto di alienazione, finchè la destinazione stessa non sia cessata secondo le leggi in materia. Non si tratta pertanto di una incommerciabilità in senso pieno: l'alienazione è possibile, ma v'è un vincolo costituito dalla destinazione, che soltanto l'autorità competente può far cessare. Della proprietà. DELLA PROPRIETÀ IN GENERALE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 401

  • L'orientamento del nostro diritto patrimoniale in genere, la configurazione del diritto di proprietà e la determinazione, del contenuto concreto di questo si ricollegano ai principi affermati nella Carta del lavoro, la quale non senza intima ragione costituisce la premessa del codice civile. La Dichiarazione VII pone il principio che «lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata conte lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione». Dalla Dichiarazione risulta «che il lavoro sotto tutte le sue forme è un dovere sociale» e che «il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale: i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale». Nella stessa Dichiarazione VII è detto che «l'organizzazione privata della produzione essendo funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile all'indirizzo della produzione di fronte allo Stato» ed è enunciato il concetto della «collaborazione delle forze produttive». L'iniziativa privata come lo strumento più efficace nell'interesse della produzione, il dovere del lavoro, l'unità della produzione, la solidarietà degli interessi tra i partecipanti alla produzione stessa, la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato sono i principi ai quali l'istituto della proprietà privata è legato e i criteri direttivi della disciplina dell'istituto nel nuovo codice. L'ordine corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà privata deve essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica. La proprietà privata e l'iniziativa privata sono rispettate, ma l'una e l'altra devono essere dentro lo Stato, che solo può proteggerle, controllarle, vivificarle.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 403

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art831 · fonte del testo

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