Art. 413 c.c. — Revoca dell'amministrazione di sostegno
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
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Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
2 pronunce che riguardano l’art. 413 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.
Art. 413 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Art. 413 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 412 c.c.
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione erroneamente ritengono che nel sistema manchino meccanismi processuali di composizione di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale, cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione. Al contrario, non solo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla corte di appello - rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l'appello contro la sentenza del tribunale - ma le norme impugnate prevedono anche specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali l'incapace non rimane, comunque, privo di tutela.
Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 409 c.c. · Art. 388 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono state fuse nell'art. 412 le disposizioni contenute nello schema proposto dalla Commissione, riflettenti il procedimento per la revoca o la estinzione del vincolo di affiliazione. Si è soppresso l'obbligo del giudice tutelare di sentire il parere del pubblico ministero, perchè questo già interviene ai fini dell'omologazione del provvedimento. L'art. 413, a chiusura del titolo, prevede l'estinzione dell'affiliazione per effetto del matrimonio tra le persone legate dal vincolo di affiliazione. Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 205
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1983. 13 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il matrimonio tra persone legate da vincolo di affiliazione estingue di diritto l'affiliazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art413 · fonte del testo
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