Codice civile

Art. 419 c.c. — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

[1]Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

[2]Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

[3]Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.146

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 2004, n. 6

146

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 382/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Secondo l'interpretazione normativa accolta e corrispondente al diritto vivente, l'irreperibilità - ritualmente accertata - dell'interdicendo non paralizza il corso del procedimento di interdizione ne' l'assenza di tale soggetto implica lesione dei suoi diritti e delle sue ragioni nel relativo giudizio, essendo in esso previsto l'intervento necessario del pubblico ministero, al fine di garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui è ispirata la normativa sull'interdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma primo, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

    Art. 419 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 2004, n. 6

    La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art419 · fonte del testo

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