Codice civile

Art. 418 c.c. — Poteri dell'autorità giudiziaria

[1]Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.

[2]Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

[3]((Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405)).

Testo vigente dal 19 marzo 2004

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/2007

    Questione inammissibile
    19 aprile 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codic…

    Art. 407 c.c. · Art. 408 c.c. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/2007

    Questione infondata
    19 gennaio 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di…

    Art. 407 c.c. · Art. 410 c.c. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 440/2005

    Questione infondata
    9 dicembre 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione erroneamente ritengono che nel sistema manchino meccanismi processuali di composizione di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale, cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione. Al contrario, non solo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla corte di appello - rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l'appello contro la sentenza del tribunale - ma le norme impugnate prevedono anche specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali l'incapace non rimane, comunque, privo di tutela.

    Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c. · Art. 417 c.c. · Art. 418 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004. 55 parole aggiunte.

aggiunto: Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art418 · fonte del testo

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