Art. 413 c.c. — Revoca dell'amministrazione di sostegno

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Il matrimonio tra persone legate da vincolo di affiliazione estingue di diritto l'affiliazione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1983

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 413 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    13 marzo 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.

    Art. 413 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 47 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33823/2025

    23 dicembre 2025

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.

    Art. 413 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 412 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 76 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 440/2005

    Parametro
    9 dicembre 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione erroneamente ritengono che nel sistema manchino meccanismi processuali di composizione di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale, cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione. Al contrario, non solo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla corte di appello - rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l'appello contro la sentenza del tribunale - ma le norme impugnate prevedono anche specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali l'incapace non rimane, comunque, privo di tutela.

    Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 409 c.c. · Art. 388 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono state fuse nell'art. 412 le disposizioni contenute nello schema proposto dalla Commissione, riflettenti il procedimento per la revoca o la estinzione del vincolo di affiliazione. Si è soppresso l'obbligo del giudice tutelare di sentire il parere del pubblico ministero, perchè questo già interviene ai fini dell'omologazione del provvedimento. L'art. 413, a chiusura del titolo, prevede l'estinzione dell'affiliazione per effetto del matrimonio tra le persone legate dal vincolo di affiliazione. Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 205

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art413 · fonte del testo

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