Art. 409 c.c. — Effetti dell'amministrazione di sostegno
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[1]((L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potesta' dei genitori.
[2]L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto e' prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.
[3]Il coniuge dell'affiliante puo' ottenere, nelle forme gia' indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui.
[4]Se il minore e' stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potesta' spetta ad entrambi)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983
