Art. 301 c.c. — Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 30, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 301, commi primo e terzo, cod. civ., in quanto attribuisce all'adottante la titolarità esclusiva della potestà genitoriale sull'adottando anche se costui è figlio naturale del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in tal caso, conservi la potestà in concorrenza col coniuge adottante, postoché: l'articolo impugnato è stato espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e la medesima legge, inoltre, nel dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari", ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7" (cioè la dichiarazione dello stato di adottabilità) ... b) "dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi". Si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti la rilevanza della questione proposta in relazione alle norme sopravvenute.
Art. 301 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Uno dei principi innovatori dell'istituto è che l'adozione importa la cessazione della patria potestà sull'adottato in chi prima ne era investito; nè alcuna influenza ha al riguardo il successivo riconoscimento da parte dei genitori naturali del figlio da altri adottato. Conseguentemente, la patria potestà è attribuita all'adottante, che l'assume come potere autonomo al momento in cui il vincolo sorge. Dato questo principio, non è stato possibile accogliere la proposta di stabilire che «l'esercizio» della patria potestà spetta all'adottante, poichè ciò avrebbe significato che il genitore continuava a conservare la patria potestà malgrado l'adozione, perdendone solo l'esercizio. Se viene a cessare il rapporto di adozione, o comunque nell'adottante viene meno la patria potestà, questa non è senz'altro riacquistata dal genitore, ma si domanda al giudice tutelare di dare, in tal caso, i provvedimenti opportuni nell'interesse della persona e dei beni dell'adottato. Analogo potere è concesso al tribunale nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante (art. 307). Conseguenza dei doveri inerenti alla patria potestà è l'obbligo dell'adottante di educare e di istruire l'adottato in conformità ai principii della morale e al sentimento nazionale fascista. La norma dell'art. 311 del progetto definitivo, secondo la quale, se alcuno adotta il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà, è stata oggetto di critiche. Si è detto che tale eccezione al principio che l'esercizio della patria potestà spetta all'adottante verrebbe a rompere l'unità della famiglia, specialmente nelle ipotesi di adozione, da parte del marito, del figlio della propria moglie, perchè l'adottato rimarrebbe soggetto alla patria potestà della madre. In effetti, la formula dell'articolo non rispondeva al pensiero che si voleva esprimere, perchè il progetto intendeva provvedere solo alla ipotesi che la moglie adottasse il figlio del proprio marito. È sembrato utile precisare la portata della norma, sopprimendosi l'art. 311 del progetto e trasferendosi il principio in esso enunciato nel terzo comma dell'art. 301, nel quale si è esplicitamente stabilito che se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 163
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La potesta' sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.
tolto: L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.
tolto: Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art301 · fonte del testo
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