Art. 405 c.c. — Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Se il richiedente e' coniugato, e' necessario l'assenso del coniuge.

[2]Se il coniuge e' nell'impossibilita' di manifestare la sua volonta', ovvero se, essendovi separazione legale, rifiuta l'assenso, il giudice tutelare puo' per gravi motivi autorizzare l'affiliazione anche in mancanza dell'assenso.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 405 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    13 marzo 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.

    Art. 405 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 413 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 47 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 405 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 409 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 45 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25890/2025

    22 settembre 2025

    In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).

    Art. 405 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 78 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 22 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 440/2005

    Questione infondata
    9 dicembre 2005

    riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 de…

    Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 409 c.c. · Art. 388 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 51/1972

    Questione infondata
    15 marzo 1972

    Non lede il principio di eguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi è separazione legale, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge richiedente.

    Art. 405 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 405 richiede l'assenso del coniuge, se il richiedente è coniugato. La norma è giustificata dall'opportunità di evitare turbamenti dell'armonia e della pace domestica, immettendo nella famiglia un minorenne estranea. Tuttavia è stato introdotto un temperamento per il caso in cui il coniuge si trovi nella impossibilità di manifestare la sua volontà ovvero, essendo legalmente separato, rifiuti l'assenso, poichè in queste due ipotesi si è conferita al giudice tutelare la facoltà di ammettere per gravi motivi la affiliazione anche in mancanza dell'assenso, prescrivendosi, per ovvia cautela, che il tribunale, Allorchè sia chiamato ad omologare il provvedimento ammissivo dell'affiliazione senza il prescritto assenso, deve, prima di provvedere, sentire il coniuge, salvo che ciò non sia possibile, nel qual caso potrà sentire i prossimi parenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 200

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art405 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari