Codice civile

Art. 424 c.c. — Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

[1]Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

[2]Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

[3]((Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408)).

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/2007

    Questione inammissibile
    19 aprile 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codic…

    Art. 407 c.c. · Art. 408 c.c. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/2007

    Questione infondata
    19 gennaio 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di…

    Art. 407 c.c. · Art. 410 c.c. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 440/2005

    Questione infondata
    9 dicembre 2005

    riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 de…

    Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c. · Art. 417 c.c. · Art. 418 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È sembrato superfluo sancire legislativamente, come era stato suggerito, che l'interdetto è in stato di tutela e l'inabilitato in istato di curatela: ciò discende inequivocabilmente dalla disciplina data ai due istituti. Quanto all'altra proposta di deferire la nomina del tutore o del curatore al tribunale stesso nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, è da considerare che essa romperebbe l'Unità del sistema della nuova legge, che attribuisce in ogni caso alla competenza del giudice tutelate, cioè all'organo che meglio possiede tutti i necessari elementi al giudizio, tali provvedimenti. Nè è il caso di temere che nell'intervallo tra la pronunzia di interdizione e la nomina da parte del giudice tutelare, l'incapace resti senza la necessaria assistenza, poichè normalmente avviene la nomina del tutore o del curatore provvisorio dopo i primi atti della procedura di interdizione o di inabilitazione. Non è sembrato il caso, infine, di accogliere sia la proposta di dare al magistrato il potere di discostarsi, nella scelta del tutore, dalle persone indicate, nell'ultimo comma dell'articolo 424, sia la proposta di estendere la facoltà di designazione a entrambi i genitori dell'incapace. Sul primo punto si è osservato che la cerchia delle persone, su cui deve cadere la scelta, è sufficientemente estesa, in guisa da rendere inutile la previsione che nessuna di esse sia idonea all'ufficio. Sul secondo pulito è stato considerato che la designazione fatta dal genitore superstite sia quella che merita maggiore considerazione, in quanto più vicina cronologicamente alla dichiarazione di incapacità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 209

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004. 37 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare tolto: deve preferire il coniuge maggiore di eta' che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di eta' o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata aggiunto: individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art424 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari