È sembrato superfluo sancire legislativamente, come era stato suggerito, che l'interdetto è in stato di tutela e l'inabilitato in istato di curatela: ciò discende inequivocabilmente dalla disciplina data ai due istituti. Quanto all'altra proposta di deferire la nomina del tutore o del curatore al tribunale stesso nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, è da considerare che essa romperebbe l'Unità del sistema della nuova legge, che attribuisce in ogni caso alla competenza del giudice tutelate, cioè all'organo che meglio possiede tutti i necessari elementi al giudizio, tali provvedimenti. Nè è il caso di temere che nell'intervallo tra la pronunzia di interdizione e la nomina da parte del giudice tutelare, l'incapace resti senza la necessaria assistenza, poichè normalmente avviene la nomina del tutore o del curatore provvisorio dopo i primi atti della procedura di interdizione o di inabilitazione. Non è sembrato il caso, infine, di accogliere sia la proposta di dare al magistrato il potere di discostarsi, nella scelta del tutore, dalle persone indicate, nell'ultimo comma dell'articolo 424, sia la proposta di estendere la facoltà di designazione a entrambi i genitori dell'incapace. Sul primo punto si è osservato che la cerchia delle persone, su cui deve cadere la scelta, è sufficientemente estesa, in guisa da rendere inutile la previsione che nessuna di esse sia idonea all'ufficio. Sul secondo pulito è stato considerato che la designazione fatta dal genitore superstite sia quella che merita maggiore considerazione, in quanto più vicina cronologicamente alla dichiarazione di incapacità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 209