Art. 2899 c.c. — Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore

[1]Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli e' stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non puo' rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili ne' astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con cio' favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, e' responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

[2]La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ultima sezione del capo concernente le ipoteche è costituita da un unico articolo (2899), il quale modifica e integra il corrispondente art. 2087 del codice del 1865, posto sotto il titolo dell'espropriazione forzata. Si riproduce il divieto per il creditore avente ipoteca su vari immobili - dopo la notifica dell'offerta del prezzo nel processo di liberazione o, in caso di espropriazione, dopo la notifica del provvedimento che dispone la vendita - di rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di essi ovvero di astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora venga con ciò favorito un creditore a detrimento di un altro creditore anteriormente iscritto; senonchè, mentre il codice precedente richiedeva, ai fini del risarcimento del danno, che l'astensione - e, secondo un'autorevole dottrina, anche la rinuncia - fosse dolosa, l'art. 2899, così per l'astensione come per la rinuncia, elimina la necessità del concorso del consilium fraudis, la cui dimostrazione è spesso molto difficile, escludendo tuttavia la responsabilità quando la rinuncia o l'astensione sia determinata da giusti motivi, la prova dei quali incomberà al creditore che ha rinunciato all'ipoteca o si è astenuto dall'intervenire nell'espropriazione. Con un comma di nuova formulazione si chiarisce che la norma si applica anche nel caso in cui la rinuncia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a detrimento di un creditore anteriormente iscritto ovvero a detrimento di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto. DEI MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1179

  • L'ultimo capo del terzo titolo è destinato a disciplinare i poteri che la legge attribuisce al creditore al fine d'impedire che la responsabilità patrimoniale del debitore possa essere menomata per effetto di atti compiuti dal debitore medesimo. Collegati sotto questo profilo teleologico, sono regolati l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria e il sequestro conservativo. Dell'azione surrogatoria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1180

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2899 · fonte del testo

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