Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/2000

Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4,

della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di

lavori pubblici), modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n.

101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n.

216, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di

Bologna, sul ricorso proposto dal Consorzio cooperative di produzione

e lavoro di Forlì contro il comune di Cesena ed altra, iscritta al

n. 786 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di costituzione del Consorzio cooperative di

produzione e lavoro di Forlì;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Renato Docimo e Franco G. Scoca per il Consorzio

cooperative di produzione e lavoro di Forlì.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 nel

corso di un giudizio promosso dal Consorzio cooperative di produzione

e lavoro di Forlì per ottenere l'annullamento del provvedimento di

esclusione, adottato dal comune di Cesena, da una licitazione privata

per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici, il Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna ha

sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione ed al

principio di ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 4, della legge quadro in materia di lavori

pubblici (11 febbraio 1994, n. 109, modificata con il decreto-legge 3

aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2

giugno 1995, n. 216); questa disposizione vieta ai concorrenti di

partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o

consorzio, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero di

partecipare alla gara anche in forma individuale per chi abbia

partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

che il Tribunale amministrativo interpreta questa disposizione

nel senso che sia esclusa la partecipazione simultanea di un

consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito in base

alla legge 25 giugno 1909, n. 422) e di una cooperativa ad esso

aderente, ma non invece la partecipazione alla gara di più consorzi

aventi in comune una o più cooperative aderenti, e ritiene che la

mancata previsione, anche in questo secondo caso, della esclusione,

disposta invece per le associazioni temporanee o per i consorzi

costituiti in base all'art. 2602 cod. civ., determinerebbe una non

ragionevole disparità di trattamento tra diversi tipi di consorzio e

sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione, giacché l'autonomia dei consorzi di

cooperative di produzione e lavoro non escluderebbe la sussistenza di

una possibile comunione di interessi tra i soggetti concorrenti

quando alla gara partecipano simultaneamente consorzi che abbiano in

comune quali aderenti una o più cooperative;

che si è costituito in giudizio il Consorzio cooperative di

produzione e lavoro di Forlì, ricorrente nel giudizio principale,

sostenendo che la questione di legittimità costituzionale sarebbe

irrilevante o infondata, attesa la peculiare natura dei consorzi di

cooperative, dotati di personalità giuridica, che partecipano agli

appalti di opere pubbliche con autonomia nelle offerte avvalendosi

dei propri requisiti di idoneità.

Considerato che, successivamente all'ordinanza che ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale, è sopravvenuta una nuova

disciplina del divieto di cumulare partecipazioni ad una medesima

gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico;

che, difatti, la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante

"Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori

disposizioni in materia di lavori pubblici", ha disposto, all'art. 9,

comma 23, che i consorzi fra società cooperative di produzione e

lavoro (costituiti a norma della legge n. 422 del 1909) sono tenuti

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, ed

ha stabilito inoltre il divieto per i consorziati di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara;

che questa previsione pone sul piano normativo ciò che, secondo

la giurisprudenza, era in precedenza possibile sul piano

amministrativo, giacché il bando o la lettera di invito potevano

richiedere, ai fini della ammissione alla gara, l'indicazione

preventiva delle cooperative consorziate per le quali l'offerta

veniva formulata;

che è opportuno che il giudice rimettente valuti se, anche a

seguito del mutamento intervenuto nella disciplina normativa, la

questione sollevata sia, nel giudizio principale, rilevante nei

termini in cui essa è stata proposta;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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