In mancanza di un'organica disciplina legislativa del rapporto di lavoro nell'impresa, l'ordinamento vigente determina gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, che le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare col contratto collettivo. L'enumerazione di tali elementi, contenuta nella dichiarazione XI della Carta del lavoro, è stata estesa e completata nell'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, il quale attribuisce tale importanza a questi elementi da negare efficacia al contratto collettivo che abbia omesso di provvedervi. La ragione di riprodurre questa norma è venuta meno in seguito alla disciplina unitaria che il codice ha dato al rapporto di lavoro, fissandone le condizioni generali in conformità ai principi della Carta del lavoro. Sulla base del nuovo codice la funzione del contratto collettivo potrà utilmente manifestarsi nel dare concretezza e precisione ai precetti del codice, in relazione alle diverse esigenze delle categorie produttive e alle diverse condizioni sociali. Muovendo da questo concetto l'art. 2071, con formula più generica di quella dell'art. 8 del decreto del 1928, determina l'oggetto del contratto collettivo stabilendo che esso deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare attuazione alle norme del codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Nè in tal modo viene limitata l'autonomia delle associazioni professionali, perchè, entro lo schema generale fornito dal codice, esse possono liberamente disporre, regolando per le singole categorie il rapporto di lavoro nel modo più vario, in relazione alle esigenze della produzione, alla natura e al rendimento del lavoro e alle condizioni locali. Un compito specifico e di notevole importanza è tra l'altro affidato alle associazioni professionali nella formazione del contratto collettivo, quello cioè di indicare le qualifiche spettanti ai prestatori di lavoro in relazione alla particolare organizzazione dei settori produttivi, disciplinata dal contratto collettivo. In tal modo gli elementi in base ai quali si determina l'appartenenza del prestatore di lavoro alle diverse categorie indicate nell'art. 2095 (dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai), ove non siano determinati dalle leggi speciali, dovranno essere desunti dal contratto collettivo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 820