Codice civile

Art. 2071 c.c. — Contenuto

[1]Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, ((...)) per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

[2]Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

[3]Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Testo vigente dal 10 novembre 1944

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In mancanza di un'organica disciplina legislativa del rapporto di lavoro nell'impresa, l'ordinamento vigente determina gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, che le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare col contratto collettivo. L'enumerazione di tali elementi, contenuta nella dichiarazione XI della Carta del lavoro, è stata estesa e completata nell'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, il quale attribuisce tale importanza a questi elementi da negare efficacia al contratto collettivo che abbia omesso di provvedervi. La ragione di riprodurre questa norma è venuta meno in seguito alla disciplina unitaria che il codice ha dato al rapporto di lavoro, fissandone le condizioni generali in conformità ai principi della Carta del lavoro. Sulla base del nuovo codice la funzione del contratto collettivo potrà utilmente manifestarsi nel dare concretezza e precisione ai precetti del codice, in relazione alle diverse esigenze delle categorie produttive e alle diverse condizioni sociali. Muovendo da questo concetto l'art. 2071, con formula più generica di quella dell'art. 8 del decreto del 1928, determina l'oggetto del contratto collettivo stabilendo che esso deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per attuare i principi della Carta del lavoro e per dare attuazione alle norme del codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Nè in tal modo viene limitata l'autonomia delle associazioni professionali, perchè, entro lo schema generale fornito dal codice, esse possono liberamente disporre, regolando per le singole categorie il rapporto di lavoro nel modo più vario, in relazione alle esigenze della produzione, alla natura e al rendimento del lavoro e alle condizioni locali. Un compito specifico e di notevole importanza è tra l'altro affidato alle associazioni professionali nella formazione del contratto collettivo, quello cioè di indicare le qualifiche spettanti ai prestatori di lavoro in relazione alla particolare organizzazione dei settori produttivi, disciplinata dal contratto collettivo. In tal modo gli elementi in base ai quali si determina l'appartenenza del prestatore di lavoro alle diverse categorie indicate nell'art. 2095 (dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai), ove non siano determinati dalle leggi speciali, dovranno essere desunti dal contratto collettivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 820

  • L'art. 2071, nel determinare il contenuto del contratto collettivo, ne fissa implicitamente i limiti, i quali consistono nel divieto di introdurre disposizioni estranee al rapporto di lavoro. La legge, invero, determina la competenza delle associazioni professionali in relazione ad uno scopo preciso ed attribuisce efficacia normativa ai loro atti in quanto rispondano a quello scopo e siano emanati nelle forme prestabilite. L'inserzione nel contratto collettivo di lavoro di disposizioni in materia diversa - su cui le associazioni professionali non sono investite di potere normativo o possono esercitare un potere normativo con forme diverse - costituirebbe un eccesso di potere, che renderebbe invalide le clausole medesime.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 822

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 novembre 1944. 9 parole tolte.

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, tolto: per attuare i principi della Carta del lavoro eaggiunto: ... per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2071 · fonte del testo

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