Art. 2620 c.c. — Estensione delle norme di controllo alle società

[1]Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa' che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.

[2]L'autorita' governativa puo' sempre disporre lo scioglimento della societa', quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le disposizioni penali dettate dal titolo XI hanno un duplice fine: coordinare agli scopi ed agli istituti del nuovo codice le norme penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, concernenti le società commerciali; fornire di tutela penale le più importanti fra le innovazioni che con il libro del lavoro si attuano sul piano del regime corporativo del lavoro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1059

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2620 · fonte del testo

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