Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dal combinato disposto

degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 19

febbraio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile

vertente tra Bianchi Corrado e la s.p.a. Assicurazioni Generali,

iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Bianchi Corrado e della s.p.a.

Assicurazioni Generali nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per Bianchi Corrado, Sergio

Magrini per la s.p.a. Assicurazioni Generali e l'Avvocato dello Stato

Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Bianchi Corrado e le

Assicurazioni Generali s.p.a., relativo alla dichiarazione di

illegittimità del recesso per raggiungimento del limite di età

intimato dalla seconda nei confronti del primo (dipendente delle

Assicurazioni Generali s.p.a. con qualifica di dirigente), nonostante

l'opzione da questi esercitata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge

22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge

26 febbraio 1982, n. 54, il Tribunale di Firenze ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22

dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e

10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, (Norme sui licenziamenti

individuali), nella parte in cui consente il licenziamento per limiti

di età del dirigente che abbia esercitato l'opzione prevista

dall'art. 6, primo comma, della richiamata legge n. 54 del 1982. I

parametri costituzionali invocati sembrano ravvisabili negli artt. 3

e 38 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo, dopo aver

richiamato la sentenza n. 309 del 1992, con cui questa Corte ha

dichiarato non fondata questione analoga alla presente, sollevata

dallo stesso giudice con precedente ordinanza, sottolinea la

diversità della presente questione, consistente nell'ampliamento

delle norme oggetto del giudizio e nella specificazione dei motivi

posti a sostegno della non manifesta infondatezza della questione.

Secondo il Tribunale di Firenze con la pronuncia richiamata la

Corte avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 6 della legge n.

54 del 1982 (rectius: dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981,

n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54) anche ai

dirigenti, con conseguente impossibilità (riconosciuta anche dalla

giurisprudenza di merito) di un recesso esercitato sulla base del

"raggiungimento del limite di età per la pensione" nell'ipotesi in

cui l'interessato abbia esercitato l'opzione. Tuttavia a parere del

giudice a quo residuerebbe un dubbio di legittimità costituzionale,

in quanto l'affermazione circa la nullità del licenziamento del

dirigente sarebbe derivata in via meramente deduttiva

dall'interpretazione onnicomprensiva dell'art. 6, primo comma, della

legge n. 54 del 1982, nonostante il permanente ostacolo testuale

costituito dagli artt. 2118 del codice civile (che consente senza

limitazione alcuna il recesso ad nutum del dirigente); 10 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (che esclude i dirigenti dalla disciplina del

recesso giustificato); 6, quarto comma, della legge 26 febbraio 1982,

n. 54 (che non disciplina gli effetti dell'opzione del dirigente).

Secondo il giudice a quo, pertanto, la norma che disciplina gli

effetti dell'opzione sarebbe contenuta nella disposizione di cui al

quarto comma dell'art. 6, in base al quale l'esercizio dell'opzione

comporta l'applicabilità della disciplina di cui alla legge 15

luglio 1966, n. 604: disciplina la cui applicabilità ai dirigenti è

però esclusa dall'art. 10 della stessa legge. La questione di

costituzionalità deve pertanto correttamente riferirsi al suddetto

art. 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,

convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui

stabilisce l'applicabilità a favore dei lavoratori che esercitano

l'opzione delle disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604,

senza stabilire una deroga all'art. 10 della stessa legge.

La novità rispetto alla questione precedentemente sollevata dallo

stesso giudice sarebbe altresì rappresentata da due diversi profili

di incostituzionalità, consistenti nella ritenuta irrazionalità

della disciplina, come vivente nell'interpretazione consolidata (si

ritiene che gli effetti indicati dal quarto comma si pongano in

contraddizione rispetto allo scopo previdenziale che il legislatore

si prefigge al primo comma); nonché nella presunta

contraddittorietà della stessa, in quanto l'art. 6, primo comma,

applicandosi anche ai dirigenti, comporterebbe che il diritto di

opzione non possa rimanere privo di effetto adeguato allo scopo.

La soluzione consisterebbe pertanto, a parere del giudice a quo,

nel negare efficacia al recesso che risulti in sé motivato per

ragioni di età: tale risultato non potrebbe tuttavia essere

raggiunto in via interpretativa sulla base della normativa vigente:

il che spiegherebbe il carattere contraddittorio del diritto vivente,

che riconosce un diritto (art. 6, primo comma) ma non i mezzi per

conseguirlo, e che potrebbe essere rimosso soltanto mediante una

fonte avente valore normativo che incida su tali norme in maniera

vincolante per il giudice.

2. - Si è costituito Bianchi Corrado, concludendo per

l'accoglimento della questione.

A sostegno di tale richiesta, la parte sottolinea come a seguito

della richiamata sentenza di questa Corte (n. 309 del 1992) la

censura deve appuntarsi con maggiore fondatezza sul quarto comma

dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito

nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, precisamente nella parte in cui

non dispone la deroga all'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604,

norma che escluderebbe (implicitamente) il dirigente dalla tutela

contro i licenziamenti. Se infatti la questione, riguardata sotto il

limitato angolo visuale del primo comma dell'art. 6 richiamato, non

si pone in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 38 della

Costituzione, diversa valutazione discende dalla considerazione del

quarto comma, che appare irragionevole rispetto alla ratio della

disciplina, diretta a salvaguardare insieme o attraverso la posizione

previdenziale del singolo lavoratore anche e soprattutto le casse

degli enti che gestiscono le assicurazioni obbligatorie.

3. - Si è costituita la s.p.a. Assicurazioni Generali, chiedendo

che la questione sia dichiarata "improponibile" ai sensi dell'art.

24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e comunque

manifestamente infondata per le ragioni già dedotte nel precedente

giudizio di legittimità instaurato con ordinanza sollevata nel corso

del medesimo procedimento davanti al Tribunale di Firenze.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità (in quanto la questione sarebbe

identica a quella già dichiarata infondata con la sentenza n. 309

del 1992) od in subordine per l'infondatezza della questione, atteso

che la richiamata pronuncia della Corte è tale da far ritenere

implicitamente confutati ed assorbiti i nuovi profili sotto i quali

si è voluto riproporre la questione. Considerato in diritto

1. - La questione che viene all'esame di questa Corte è se il

combinato disposto degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto

comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in

materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali), nella parte in cui consente il

licenziamento per limiti di età del dirigente che abbia esercitato

l'opzione prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 25 febbraio

1982, n. 54 (rectius: del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54),

sia in contrasto con i parametri costituzionali presumibilmente

ravvisabili negli artt. 3 e 38 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata nei termini appresso precisati.

Va premesso che detta questione è stata sollevata dallo stesso

giudice a quo (Tribunale di Firenze) nel corso del medesimo giudizio

in cui era stata in precedenza sollevata una questione con rilevanti

profili di analogia rispetto alla presente, dichiarata non fondata da

questa Corte, "nei limiti in cui (era) posta", con sentenza n. 309

del 1992.

In quella pronuncia, si rilevava anzitutto la mancata impugnazione

del quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, che

prevede l'applicazione delle norme limitative dei licenziamenti solo

per gli impiegati e gli operai, ma non per i dirigenti.

Detta sentenza, tuttavia, dopo aver richiamato la giurisprudenza

secondo cui il diritto di opzione non ha l'effetto di riconoscere ai

dirigenti la stessa stabilità goduta dagli altri lavoratori

subordinati, affermava da un lato che la denunziata irrazionalità

del diverso trattamento non sussiste (attesa la non omogeneità tra

le due categorie), e, dall'altro, che "né dalla disposizione

denunciata può ritenersi l'irrazionalità per mancanza di effetti

utili. Invero, in presenza della effettuata opzione, non può negarsi

la nullità del licenziamento intimato solo per ragioni di età".

Rispondendo pertanto al dubbio sollevato dal giudice a quo, la Corte

concludeva che: "né sussiste la violazione dell'art. 38 della

Costituzione in quanto è assicurato al ricorrente un trattamento

pensionistico adeguato".

3. - Torna ora il Tribunale di Firenze a sollevare analoga

questione di legittimità costituzionale, provvedendo anzitutto ad

ampliare le disposizioni impugnate, con particolare denunzia del

quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, e

sviluppando ampiamente i profili di incostituzionalità

precedentemente esposti.

Pur riconoscendo il giudice a quo che la situazione dei dirigenti

non è omogenea a quella degli altri lavoratori subordinati, lo

stesso denunzia in particolare: a) l'incoerenza della sentenza n. 309

del 1992, in quanto la Corte, pur avendo richiamato la giurisprudenza

secondo cui l'esercizio dell'opzione del dirigente comporta la

perdita della facoltà datoriale di collocarlo a riposo per limiti di

età, non ha dichiarato illegittime le disposizioni confliggenti col

menzionato

principio; b) la irrazionalità del quarto comma del citato art. 6

(che nega ai dirigenti qualunque elemento di stabilità), per

contraddizione col primo comma dello stesso articolo, che consente

anche ai dirigenti di esercitare il diritto di opzione per la

prosecuzione del rapporto. In base a tali rilievi, secondo il giudice

rimettente, la giustificazione contrattuale del recesso per limiti di

età del dirigente (con la sola conseguenza del pagamento di una

certa somma) colliderebbe con la nullità legale del recesso per

detto motivo.

4. - Da quanto sopra esposto, consegue che va respinta l'eccezione

di inammissibilità prospettata in questa sede, dal momento che in

realtà con la seconda ordinanza sono state denunziate disposizioni

diverse rispetto alla precedente, si è fatto riferimento all'art. 3

della Costituzione anche sotto il profilo della irragionevolezza, e

si sono dedotti argomenti non coincidenti con quelli precedentemente

esposti.

Invero, poiché l'effetto preclusivo alla riproposizione di

questioni nel corso dello stesso giudizio deve ritenersi operante

soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che

compongono la questione (norme impugnate, profili

d'incostituzionalità dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della

ritenuta incostituzionalità), quella ora in esame non può ritenersi

identica alla precedente, e non vale di conseguenza la preclusione

operante in forza del principio del ne bis in idem (cfr. sentenze n.

257 del 1991 e n. 55 del 1968).

5. - Nel merito, va ricordato che le norme denunziate sono state

interpretate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, con una

costanza che assume i connotati di diritto vivente, fatto proprio

anche da questa Corte nella sentenza n. 309 del 1992, nel senso che,

qualora il dirigente abbia esercitato il diritto di opzione alla

prosecuzione del rapporto - diritto riconosciuto a tutti gli iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia

- egli non consegue una stabilità ulteriore rispetto ai limiti di

quella già goduta, permanendo cioè la possibilità di un

licenziamento ad nutum (per inefficienza, invalidità, inoperosità,

e in genere per il venir meno di quella fiducia che caratterizza il

rapporto di lavoro dei dirigenti), ma non anche per il motivo

connesso al mero conseguimento di limiti di età prima della scadenza

del termine stabilito a seguito della prosecuzione del rapporto

consentita dalla legge.

L'onere della prova - secondo il principio dell'art. 2697 del

codice civile - incombe sulla parte che agisce per far dichiarare la

nullità di un siffatto licenziamento.

6. - Una volta riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità e

da questa Corte gli enunciati principi, non appare ravvisabile alcuna

incoerenza nelle norme denunziate, le quali quindi, qualora così

interpretate, non risultano inficiate da vizi di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22

dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e

10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti

individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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