Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1965 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2118,

primo comma, del Codice civile, promossi con sei ordinanze emesse il 28

febbraio 1964 dal Pretore di Scalea in altrettanti procedimenti civili

vertenti tra Forestieri Rosina e Lomonaco Vittoria, Dito Francesco e

Orlando Giuseppe, Caroprese Rinaldo e Mancuso Vincenzo e Salvatore,

Biancardino Domenico e Barbarello Francesco, Rattacaso Biagio e Orlando

Giuseppe, Lazzari Luigino e Migliaccio Emma, iscritte ai nn. 95, 96,

97, 98, 99 e 100 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dito Francesco e

Lazzari Luigino;

udita nell'udienza pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito l'avv. Carlo Smuraglia, per Dito Francesco e Lazzari Luigino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di sei procedimenti civili promossi, a seguito di

licenziamento, da altrettanti lavoratori contro i rispettivi datori di

lavoro ed aventi ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di

indennità inerenti al rapporto di lavoro o conseguenti all'estinzione

di questo, il Pretore di Scalea con ordinanze emesse il 28 febbraio

1964 ha sollevato di ufficio la questione di legittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 2118 del Codice civile, che

disciplina il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nelle ordinanze il Pretore ritiene che la norma denunziata sia in

contrasto col principio fondamentale del diritto al lavoro sancito nel

primo comma dell'art. 4 della Costituzione, la cui esatta portata deve

essere intesa e precisata in riferimento all'intero sistema delle

garanzie del lavoro e del lavoratore quale risulta configurato in varie

norme della Costituzione, ed in particolare: 1) nella solenne

enunciazione, contenuta nell'art. 1 comma primo, che consente di

individuare il tipo di reggimento instaurato attraverso la collocazione

del lavoro a fondamento dello stato repubblicano e determina il

criterio regolatore del sistema dei rapporti dei cittadini fra loro e

con lo Stato; 2) nella norma di cui all'art. 2, che vincola l'intero

ordinamento alla tutela dei diritti sociali, senza della quale

mancherebbe una effettiva garanzia della libertà e dell'indipendenza

della persona; 3) nell'art. 3, comma secondo, che contiene una norma

principio idonea a costituire la chiave di volta dell'interpretazione

di tutte le altre norme relative al lavoro, all'impresa ed alla

proprietà e segna una direttiva essenziale all'eliminazione di tutti

gli ostacoli che si frappongono all'inserimento dei lavoratori nello

Stato ed alla libera estrinsecazione della loro personalità, quali

sono rappresentati dalla sperequazione fra le classi, dalle

disuguaglianze nella distribuzione del reddito, dalle concentrazioni

oligarchiche del potere economico, 4) nelle norme degli artt. 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 43 e 46, che sono tutte espressioni del sistema di

garanzia del lavoro, ed in particolare - fra queste - nell'art. 41 che,

nel riconoscere la libertà dell'iniziativa economica, ne stabilisce i

limiti nella rispondenza all'utilità sociale e nel divieto di lesione

dei diritti naturali di altri soggetti, utenti o lavoratori.

Secondo le ordinanze di remissione, se è esatto che il diritto al

lavoro non può essere configurato come un diritto soggettivo

all'occupazione nei confronti dello Stato o degli imprenditori, ciò

non esclude che per i rapporti di lavoro già costituiti si imponga

un'adeguata protezione del lavoratore nei confronti del datore di

lavoro, conformemente alla speciale posizione al primo conferita dalla

Costituzione, che è orientata - come fu affermato dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 29 del 1960 verso un'energica

tutela degli interessi dei lavoratori. Visto in tale prospettiva, il

diritto al lavoro va assunto quale misura e limite del potere di

recesso dell'imprenditore e quale mezzo per ristabilire fra le parti

del contratto di lavoro a tempo indeterminato quella parità che allo

stato della legislazione è meramente formale.

Dopo aver osservato che la giurisprudenza ha costantemente esclusa

ogni possibilità di sindacato sul recesso esercitato dal datore di

lavoro e che la dottrina è profondamente divisa sugli effetti che la

norma costituzionale spiega su quella contenuta nell'art. 2118 del

Codice civile, il giudice a quo esprime l'avviso che l'art. 4 della

Costituzione comporta sicuramente la rottura della regolamentazione del

potere di recesso, quale questa fu concepita nell'ambito di un

ordinamento che, dietro l'apparenza altisonante della Carta del lavoro,

celava la realtà di un mondo di lavoratori respinto ai margini della

società statuale. La nuova norma costituzionale consentirebbe, invece,

di configurare il diritto del lavoratore alla conservazione del posto

e, quindi, l'ammissibilità di un sindacato giurisdizionale

sull'esercizio del potere di recesso: l'interpretazione dell'art. 4

della Costituzione data nella sentenza n. 3 del 1957 della Corte

costituzionale non escluderebbe che in quella norma, oltre l'impegno

del legislatore a creare le condizioni di lavoro per tutti i cittadini,

debba essere ravvisato anche lo strumento di difesa di quanti abbiano

già realizzato il diritto al lavoro.

Ricordato che gli accordi confederali - come ha constatato la Corte

costituzionale nella sentenza n. 7 del 1958 - dimostrano che è andata

sempre più affermandosi la tendenza delle fonti contrattuali

collettive all'introduzione del principio che il licenziamento deve

essere giustificato e non arbitrario, le ordinanze affermano che, in

mancanza di una interpretazione evolutiva dell'art. 2118 del Codice

civile, il problema della sopravvivenza dell'insindacabile ed

indiscriminato potere di recesso attribuito all'imprenditore può

essere risolto solo dalla Corte costituzionale.

Il giudice a quo, accertata la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2118, primo comma, del Codice

civile, in riferimento all'art. 4, primo comma, della Costituzione, e

ritenutala non manifestamente infondata, ha conseguentemente sospeso i

giudizi ed ha rimesso gli atti a questa Corte.

2. - Le ordinanze, pronunziate in pubblica udienza, sono state

ritualmente notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri,

comunicate al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del

Senato della Repubblica e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, n. 157

del 27 giugno 1964.

3. - Nel presente giudizio non è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri. In data 9 luglio 1964 si sono costituiti i

signori Francesco Dito e Luigino Lazzari, rappresentati e difesi dagli

avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano. Nel relativo atto si

sostiene che la garanzia costituzionale del diritto al lavoro, sancita

fra i principi fondamentali della Costituzione, è del tutto

incompatibile con la norma denunziata, sicché potrebbe anche ritenersi

che il primo comma dell'art. 2118 del Codice civile sia stato abrogato

dalla sopravvenuta norma costituzionale.

L'incompatibilità fra norma denunziata e Costituzione si

evincerebbe altresì da tutte le garanzie di eguaglianza e di

partecipazione dei lavoratori all'indirizzo politico, giacché

l'effettivo esercizio dei diritti economici e politici non potrebbe non

aver per presupposti la garanzia di un posto di lavoro e l'esclusione

dell'arbitrio assoluto del datore di lavoro.

In data 26 marzo 1965 - fuori del termine massimo previsto

dall'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale - le parti costituite hanno depositato una memoria

difensiva.

Nella pubblica udienza del 7 aprile 1965 la difesa ha ampiamente

sviluppato la tesi della illegittimità costituzionale della norma

impugnata. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze del Pretore di Scalea, tutte di identico

contenuto, propongono la stessa questione di legittimità

costituzionale, e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Sebbene il giudice a quo faccia riferimento a numerose norme

costituzionali relative al lavoro o che sulla disciplina del lavoro

possano avere incidenza (artt. 1, 2, 3, 35-41, 43 e 46 della

Costituzione), la motivazione dei provvedimenti di rimessione rende

evidente che il richiamo a disposizioni diverse dall'art. 4 della

Costituzione è operato solo in funzione dell'interpretazione di

quest'ultimo.

L'oggetto del presente giudizio è da ritenere perciò circoscritto

al raffronto fra l'art. 2118, primo comma, del Codice civile e l'art.

4, primo comma, della Costituzione, e di conseguenza la Corte non può

portare il suo esame su altre questioni di legittimità della norma in

riferimento a precetti costituzionali diversi da quello di cui le

ordinanze assumono la violazione, ed in particolare sul problema -

ampiamente trattato, specialmente nella discussione orale, dalle parti

costituite - dei limiti che l'iniziativa privata incontra, ai sensi del

secondo comma dell'art. 41 della Costituzione, nel suo estrinsecarsi

attraverso l'autonomia contrattuale in materia di rapporto di lavoro a

tempo indeterminato.

3. - Nei descritti limiti e nei termini nei quali è stata

proposta, la questione non appare fondata.

Il Pretore di Scalea esprime l'avviso che l'inammissibilità di

ogni sindacato sull'esercizio del potere di recesso da parte del datore

di lavoro - conseguente alla disciplina dettata dall'art. 2118 del

Codice civile, così come questa è stata ed è interpretata dalla

costante giurisprudenza - non è conciliabile con la pretesa del

lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, che nell'art. 4

della Costituzione trova la sua fonte: dal che discenderebbe

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Ma la Corte ritiene che il denunziato contrasto non sussista.

Dal complessivo contesto del primo comma dell'art. 4 della

Costituzione - già altre volte interpretato da questa Corte (cfr.

sentenze n. 3 del 1957, n. 30 del 1958, n. 2 del 1960, n. 3 del 1961,

n. 105 del 1963) - si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad

ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di

libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo

di esercizio dell'attività lavorativa. A questa situazione giuridica

del cittadino - l'unica che trovi nella norma costituzionale in esame

il suo inderogabile fondamento - fa riscontro, per quanto riguarda lo

Stato, da una parte il divieto di creare o di lasciar sussistere

nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti

discriminatori a tale libertà ovvero che direttamente o indirettamente

la rinneghino, dall'altra l'obbligo - il cui adempimento è ritenuto

dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto

diritto - di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e

dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche,

sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini

idonei al lavoro.

Da siffatta interpretazione deriva che l'art. 4 della Costituzione,

come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di

un'occupazione (il che è reso evidente dal ricordato indirizzo

politico imposto allo Stato, giustificato dall'esistenza di una

situazione economica insufficiente al lavoro per tutti, e perciò da

modificare), così non garantisce il diritto alla conservazione del

lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario

presupposto.

4. - Con ciò non si vuol dire che la disciplina dei licenziamenti

si muova su un piano del tutto diverso da quello proprio dell'art. 4

della Costituzione.

Se, infatti, è vero che l'indirizzo politico di progressiva

garanzia del diritto al lavoro, dettato nell'interesse di tutti i

cittadini, non comporta la immediata e già operante stabilità di

quelli di essi che siano già occupati, ciò non esclude, ma al

contrario esige che il legislatore nel quadro della politica prescritta

dalla norma costituzionale adegui, sulla base delle valutazioni di sua

competenza, la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e

circondi di doverose garanzie - particolarmente per quanto riguarda i

principi fondamentali di libertà sindacale, politica e religiosa,

immediatamente immessi nell'ordinamento giuridico con efficacia erga

omnes, e dei quali, perciò, i pubblici poteri devono tener conto anche

nell'interpretazione ed applicazione del diritto vigente - e di

opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a

licenziamenti.

Già in altra occasione (cfr. sentenza n. 7 del 1958) la Corte ha

rilevato che il potere illimitato del datore di lavoro di recedere dal

rapporto a tempo indeterminato non costituisce più un principio

generale del nostro ordinamento. Aspetto particolare di una disciplina

che, in quanto riguarda tutti i contratti di durata a tempo

indeterminato, non concede la dovuta rilevanza alla peculiare natura

del rapporto di lavoro ed alla posizione del lavoratore nell'impresa,

l'art. 2118 del Codice civile è stato progressivamente ristretto nella

sua sfera di efficacia sia da provvedimenti legislativi, i quali a

tutela di particolari interessi dei lavoratori hanno limitato o

temporaneamente precluso il potere di recesso del datore di lavoro

(cfr. da ultimo legge 9 gennaio 1963, n. 7), sia, soprattutto, da

anche recentissimi accordi sindacali. Questi ultimi dimostrano che le

condizioni economico-sociali del Paese consentono una nuova disciplina,

verso la quale l'evoluzione legislativa viene sollecitata anche da

raccomandazioni internazionali (cfr. 46 e 47 sessione della

Conferenza internazionale del lavoro).

5. - In questi limiti la Corte costituzionale giudica non fondata

la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di

Scalea.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i sei giudizi di cui in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2118, primo comma, del Codice

civile, in riferimento all'art. 4, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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