Corte costituzionale

Sentenza n. 242/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1974 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

citata

  • art. 14d.P.R. 1402/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre

1960, n. 1402, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 14,

comma sesto, del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno

1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, promosso

con ordinanza emessa il 28 giugno 1972 della Corte d'appello di Firenze

- sezione magistratura del lavoro - nel procedimento civile vertente

tra la società Zampoli e Brogi e Marrani Pietro, iscritta al n. 283

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Visto l'atto di costituzione della società Zampoli e Brogi;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito l'avv. Carlo Fornario, per la società Zampoli e Brogi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nell'aprile del 1969 Pietro Marrani veniva assunto dalla

ditta Zampol; e Brogi di Prato in qualità di viaggiatore di commercio.

In data lo ottobre dello stesso anno il Marrani presentava le

proprie dimissioni; la ditta le accettava e comunicava al piazzista che

intendeva rinunciare al preavviso, intimandogli la restituzione del

campionario.

In sede di definizione economica del rapporto di lavoro il Marrani

chiedeva la liquidazione anche delle competenze relative al mese di

preavviso; queste gli venivano negate.

Con atto di citazione 27 marzo 1970, la ditta Zampoli e Brogi

veniva convenuta davanti al pretore di Prato per sentirsi condannare al

pagamento delle rifiutate competenze.

Il pretore, con sentenza del 17 giugno 1971, condannava la ditta al

pagamento di quanto richiesto dal Marrani, concedendo la provvisoria

esecuzione. Con atto del 17 settembre 1971 la Zampoli e Brogi

interponeva appello avverso la sentenza del pretore di Prato.

La corte d appello di Firenze, con ordinanza del 28 giugno 1972, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo 10 giugno 1952,

reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, in

riferimento agli artt. 2118 del codice civile, 1 e 5 della legge 14

luglio 1959, n. 741, e 76 della Costituzione.

Nel giudizio davanti alla Corte si è regolarmente costituita la

ditta Zampoli e Brogi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fornario.

Il Pietro Marrani, invece, si è costituito fuori del termine

previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

2. - Nell'ordinanza di rimessione la Corte di appello di Firenze

assume che, per l'art. 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741, la

disposizione contenuta nell'art. 14, comma sesto, del contratto

collettivo 10 giugno 1952 non avrebbe potuto essere dichiarata efficace

erga omnes per il suo contrasto con il disposto dell'art. 2118 del

codice civile, da ritenersi inderogabile. Da qui la violazione

dell'art. 76 della Costituzione.

Ad avviso della Corte di appello il lavoratore avrebbe diritto,

anche nell'ipotesi di sue dimissioni, alla continuazione del rapporto

durante il periodo di preavviso sia per assicurarsi la retribuzione in

attesa di trovare un nuovo lavoro o di prendere servizio presso altri,

sia per maturare una maggior anzianità e avvalersi di più favorevoli

disposizioni di nuovi contratti collettivi.

Tale diritto troverebbe conferma "nel pacifico principio per cui il

rapporto di lavoro può cessare durante il periodo di preavviso solo se

venga accettata la indennità sostitutiva dello stesso e nella stessa

norma oggetto di contestazione che vorrebbe derogare a detto

principio".

3. - La difesa della società Zampoli e Brogi oppone

preliminarmente la inesattezza delle premesse che stanno a base delle

deduzioni della Corte d'appello. Da tali premesse non deriverebbe la

esistenza di una questione di legittimità costituzionale in quanto

sarebbe spettato al giudice ordinario ritenere inoperanti quelle

clausole contrattuali comprese nel decreto delegato ritenute in

contrasto con norme imperative di legge.

Nel merito sostiene la piena legittimità costituzionale dell'art.

14, comma sesto, del contratto collettivo di cui trattasi.

L'istituto dell'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe

previsto dall'art. 2118 del codice civile "a tutela del diritto,

spettante al soggetto non eccedente nel contratto di lavoro, di non

subire con immediatezza il volontario recesso dell'altro soggetto e di

fruire, invece, di un congruo periodo di preavviso. A garanzia di

questo diritto di legge, i contratti collettivi di lavoro, stipulati

nell'ambito della disposizione generale di legge, prevederebbero

l'obbligo, a carico del soggetto che recede dal rapporto di lavoro

senza osservare il preavviso, di indennizzare l'altro soggetto".

In effetti, la prassi della contrattazione collettiva sarebbe stata

sempre orientata nel senso che spetterebbe alla parte interessata

esigere l'osservanza del preavviso, con il conseguente diritto alla

indennità sostitutiva, o il rinunciare all'esercizio di tale diritto:

date dal lavoratore le dimissioni, il datore di lavoro potrebbe non

avere interesse alla prestazione lavorativa durante il preavviso. Tale

prassi sarebbe un indice sintomatico del carattere non imperativo della

norma. Considerato in diritto :

1. - Per l'ordinanza di rimessione la Corte è chiamata a decidere

se il d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, contrasti nella parte in cui

rende efficace erga omnes l'art. 14, comma sesto, del contratto

collettivo nazionale 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle

aziende industriali, con gli artt. 76 della Costituzione, 2118 del

codice civile ed 1 e 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme

transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo

dei lavoratori).

La questione è inammissibile.

2. - L'art. 14 del contratto collettivo cui trattasi stabilisce,

nel primo comma, che il contratto di impiego a tempo indeterminato non

può essere risolto dal datore di lavoro o dal prestatore d'opera senza

un preavviso, i cui termini sono regolati dal secondo comma in base

alle qualifiche e all'anzianità di servizio del piazzista o

viaggiatore.

Il comma sesto dello stesso articolo a sua volta stabili sce che è

facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto,

sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi

alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Come precisato in narrativa, la Corte di appello di Firenze

riterrebbe che tale clausola del contratto non avrebbe dovuto essere

recepita, per effetto dell'art. 76 della Costituzione, nel d.P.R. 2

ottobre 1960, n. 1402, ostandovi l'art. 5 della legge delega 14 luglio

1959, n. 741, il quale statuisce che le norme giuridiche emanate dal

Governo in forza dell'art. 1 della stessa legge non potranno essere in

contrasto con norme imperative di legge. Evidente sarebbe, per la Corte

propnente il contrasto tra il comma sesto dell'art. 14 del contratto

collettivo e l'art. 2118 del codice civile, da considerarsi norma

imperativa di legge, nella parte in cui questo riconoscerebbe al

lavoratore il diritto, anche nell'ipotesi di sue dimissioni, alla

continuazione del rapporto durante il periodo di preavviso o alla

indennità sostitutiva qualora il datore di lavoro si fosse avvalso

della facoltà di troncare il rapporto stesso sia all'inizio, sia nel

corso del ricevuto preavviso.

3. - Assume rilievo, ai fini del giudizio, la pregiudiziale

sollevata dalla parte appellante nel giudizio davanti alla Corte di

appello di Firenze. Detta parte, infatti, ha, nelle sue deduzioni,

contestato la esistenza, nel caso, di una questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

affermando che sarebbe spettato al giudice a quo ritenere inoperanti

quelle clausole contrattuali assorbite materialmente dal decreto

delegato e ritenute in contrasto con norme imperative di legge.

Con la pregiudiziale la difesa di parte ha inteso indubbiamente

richiamarsi alle sentenze di questa Corte nn. 106 e 107 del 1962.

Poiché nell'ordinanza non sono stati addotti motivi che

sostanzialmente si distacchino da quelli dai quali scaturirono le

decisioni della Corte, queste debbono essere confermate per il presente

giudizio. Spetterà, pertanto, alla Corte di appello di Firenze

accertare se effettivamente l'art. 14, comma sesto, del contratto

collettivo nazionale 10 giugno 1952 sia in contrasto con l'art. 2118

del codice civile per il disposto di cui all'art. 5 della legge n. 741

del 1959 e, sulla base dei risultati a cui perverrà nel suo libero

apprezzamento, decidere la controversia chiamata a giudicare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 2 ottobre 1960, 1402, impugnato in relazione all'art. 14,

Gomma sesto, del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno

1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, in

riferimento agli artt. 76 della Costituzione, 2118 del codice civile, 1

e 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741, sollevata con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE OCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO - CRISAFULLI -

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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