Corte costituzionale

Sentenza n. 616/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ.

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto da S.p.A. Industrie Zanussi contro Fantini Ezio

iscritta al n.1149 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 47 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1984 dal Tribunale di Aosta

nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Nuova S.I.A.S. e Spinella

Lorenzo iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Milano

nel procedimento civile vertente tra Zocca Giuseppe e S.p.A. Alfa

Romeo ed altro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto In tre distinti procedimenti, aventi ad oggetto il diritto di

taluni lavoratori subordinati privati alla sospensione delle ferie

per il periodo corrispondente alla durata della malattia sopravvenuta

in pendenza del godimento di tale periodo di riposo, la Corte di

cassazione (r.o. n. 1149/84), il Tribunale di Aosta (r.o. n. 66/85)

ed il Pretore di Milano (r.o. n. 535/86) hanno sollevato la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte

in cui non consente siffatta sospensione.

La Corte di cassazione, ribadita la propria costante

giurisprudenza, secondo la quale il diritto del lavoratore ad un

periodo di ferie retribuite non è influenzato dalla malattia

sopravvenuta durante il congedo, neanche in base al disposto

dell'art. 2 n. 3 della Convenzione O.I.L. n. 52 del 1936, resa

esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, e dell'art. 6

n. 2 della Convenzione della stessa Organizzazione n. 132 del 1970,

resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157, ha ritenuto, per

tale ragione, rilevante la questione, in considerazione del sopra

descritto oggetto della domanda.

Nel merito, ha osservato che il dubbio di illegittimità

costituzionale dell'art. 2109 cod. civ., interpretato in senso

preclusivo di detta sospensione, si pone in riferimento agli artt. 3

e 36 Cost.. L'art. 36 Cost., invero, impone che al lavoratore venga

concesso un congruo periodo di riposo, al fine (sottolineato anche

dalla giurisprudenza di questa Corte: sentt. n. 66/63 e n. 189/80) di

proteggerne le energie psicofisiche. Tale è certamente anche la

ratio dell'art. 2109 cod. civ. la quale, tuttavia, nel suo concreto

atteggiarsi in disposizioni positive da questa norma dettate, non si

è tradotta anche in una disciplina idonea ad attribuire all'evento

morboso rilievo sospensivo del congedo. L'identica ratio del

sovraordinato precetto costituzionale sembra, tuttavia, incompatibile

con siffatta esclusione potendosi fondatamente osservare che la

malattia impedisce la funzione tipica del riposo, quanto al ristoro

delle energie psicofisiche del lavoratore. Del resto - e di qui la

ritenuta violazione anche del principio di uguaglianza - in taluni

settori produttivi i contratti collettivi hanno disciplinato la

materia applicando il principio che la malattia insorta durante il

godimento delle ferie ne sospende il decorso, non diversamente da

quanto previsto, per il settore dell'impiego pubblico (d.P.R. n.

501/79 e n. 810/80) con riferimento a casi di insorgenza di "gravi

malattie" o di "ricoveri ospedalieri": tale disparità non sembra

ragionevole neanche con riferimento alla disciplina dell'impiego

pubblico perché, pur nel permanere di rilevanti differenze fra

questo e l'impiego privato, deve prendersi atto che, nell'uno come

nell'altro, l'istituto delle ferie risponde al comune scopo sopra

descritto, cui è stato conferito uguale rilievo costituzionale.

Considerazioni non dissimili svolgono a sostegno delle proprie

censure anche il Tribunale di Aosta ed il Pretore di Milano, il quale

ultimo, però, ha limitato i profili di illegittimità dell'art. 2109

cod. civ. al solo possibile contrasto della norma con l'art. 36

Cost..

Nessuno si è costituito o è intervenuto. Considerato in diritto

1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

2. - I giudici rimettenti dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non

prevede la sospensione del periodo feriale per la insorgenza di una

malattia nel corso dello stesso o, quanto meno, non prevede il

diritto del lavoratore ad un ulteriore periodo di ferie retribuito.

A loro parere risulterebbero violati:

a) l'art. 36, terzo comma Cost., perché, per effetto della

malattia insorta durante le ferie, al lavoratore non risulterebbe

assicurato un periodo di riposo per ritemprare le energie

psico-fisiche consumate durante il periodo lavorativo;

b) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si

verifica tra i lavoratori privati che non godono della sospensione

del periodo feriale e i lavoratori pubblici che ne usufruiscono in

base al secondo comma dell'art. 16, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 501 ed

all'art. 6, d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810.

Le censure sono fondate.

L'art. 36, terzo comma, Cost. pone il principio della

irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della

effettiva fruizione delle stesse.

Lo stesso diritto è consacrato nell'art. 2109 cod. civ. che,

correlato all'art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed

effettuale.

Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a

fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al

lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate

dal lavoro e possa altresì soddisfare le sue esigenze

ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita

familiare e sociale.

Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente

avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie del lavoratore

affinché il suo successivo apporto all'impresa sia più proficuo di

risultati.

Le finalità che si intendono raggiungere sono certamente

frustrate dall'insorgere della malattia durante il periodo feriale.

Del resto la Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970 entrata in vigore

a seguito di ratifica per il nostro Paese del 29 luglio 1982 ha posto

il principio secondo cui i periodi di incapacità al lavoro dovuti a

malattia o ad infortunio non possono essere contegggiati nel congedo

annuale retribuito.

Le legislazioni di quasi tutti i paesi, specie di quelli europei e

di quelli che hanno ratificato la detta convenzione, hanno dato

attuazione al principio; sia pure con varie modalità hanno previsto

la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia insorta

durante lo stesso.

Molti contratti collettivi già la prevedono, come le stesse norme

disciplinatrici del rapporto di impiego pubblico, indicate dai

remittenti a parametro (art. 16, secondo comma, d.P.R. 16 ottobre

1979, n. 501 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810).

Lo stesso legislatore ha già escluso dal periodo feriale alcuni

eventi (per es. il preavviso); ha previsto la interruzione delle

ferie per richiamo alle armi, per il servizio di leva, per gravidanza

ecc.

Non valgono in senso contrario la sottrazione al controllo del

datore di lavoro delle modalità di fruizione delle ferie e della sua

effettività; la eventuale sovrapposizione di due cause di

sospensione dell'attività di lavoro (ferie e malattia) e la

diversità degli effetti sulla retribuzione; la necessità di

considerare l'entità della malattia e di effettuare i relativi

controlli; le eventuali necessità del datore di lavoro alla ripresa

del lavoro dopo il periodo feriale, tenuto conto, peraltro, del fatto

che già attualmente si tende a scaglionare le ferie nel corso

dell'intero anno.

Certamente l'attuazione del principio che si va affermando, della

sospensione del periodo feriale per malattia insorta durante lo

stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio.

Vi potrà essere un intervento specifico del legislatore o potrà

sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sarà una scelta

che il legislatore dovrà compiere.

Comunque va affermato il principio che ha il suo fondamento in un

precetto della Costituzione che va attuato. E, pertanto, la norma

censurata (art. 2109 cod. civ.) va dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo

feriale per la malattia insorta durante lo stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ.

nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il

periodo feriale ne sospenda il decorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:616 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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