Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo

comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio

1962 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mole'

Domenico e la Società "Caprice Recording Company ", iscritta al n. 84

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mole' Domenico; udita

nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele

Fragali;

udito l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Mole' Domenico.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Milano, con sua ordinanza 10 febbraio 1962, ha

rimesso a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale

dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui

attribuisce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie

retribuite, e limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto

servizio".

Secondo il Pretore, la restrizione portata da tale inciso

contrasterebbe con la norma contenuta nell'art. 36, terzo comma, della

Costituzione, che garantisce al lavoratore il diritto a ferie annuali

retribuite, senza escludere che delle ferie possa godere pure colui che

non ha compiuto un anno di ininterrotto servizio alle dipendenze di uno

stesso datore di lavoro: secondo il Pretore, quando, prima del

compimento dell'anno, il rapporto di lavoro si estingue, il lavoratore

ricupera la disponibilità del proprio tempo, ma non fruisce della

retribuzione per il periodo corrispondente alle ferie cui avrebbe

diritto.

2. - L'ordinanza del Pretore "stata notificata alle parti private

il 16 e il 20 febbraio 1962, al Pubblico Ministero il 12 marzo

successivo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1962;

il 28 marzo 1962 è stata comunicata al Presidente della Camera dei

Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1962, n. 152.

3. - Si è costituito l'attore nel giudizio che ha dato luogo

all'ordinanza predetta, il quale ha osservato che, secondo la

Costituzione, il lavoratore, in ogni anno, deve usufruire delle ferie;

e invece il secondo comma dell'art. 2109 del Codice civile, rimettendo

all'imprenditore la scelta del periodo delle ferie, gli consente di

farle usufruire senza periodicità annuale.

Secondo il deducente, quando non si è compiuto l'anno di servizio,

il precetto costituzionale sarebbe rispettato solo se al lavoratore

venisse concesso un periodo di ferie proporzionato alla durata del

servizio nell'anno, tenuto conto che chi ha lavorato per un più breve

periodo ha minore necessità di riposo annuale.

4. - All'udienza del 6 marzo 1963, la parte privata ha ribadito il

proprio punto di vista. Considerato in diritto :

Contrasta con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la

disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il

decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto

del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite.

La suddetta norma costituzionale attribuisce al lavoratore il

diritto a ferie annuali e quindi ad un periodo di riposo da usufruire

in ogni anno di servizio; si vuole, ciò a dire, che le ferie siano

godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro, come, invece,

prescrive il Codice civile. Esattamente la parte privata osserva che il

diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di

proteggerne le energie psico-fisiche, e che la ragione della sua

affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di

lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore, ma non

escludersi del tutto che la necessità esista. E può altresì

ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le

ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze

dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a

quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla

Costituzione.

La miglior prova del notato contrasto tra la norma denunciata e

quella costituzionale sta nell'interpretazione che alla prima ha dato

la giurisprudenza. È stato escluso che il licenziamento del lavoratore

entro l'anno di servizio gli dia il diritto ad un periodo di ferie o ad

un'indennità sostitutiva; e così dall'art. 2109 del Codice civile si

è tratto un risultato che potrebbe togliere al lavoratore il diritto

allo speciale riposo per una serie continua di anni ove, per un ugual

tempo, il lavoratore non riuscisse mai a completare dodici mesi di

servizio presso uno stesso datore di lavoro, a causa del ripetersi di

licenziamenti a breve scadenza dalle singole assunzioni.

Più coerenti alla norma costituzionale sono quei contratti

collettivi di lavoro che prescrivono il frazionamento delle ferie

annuali, in modo che il lavoratore possa effettivamente conseguire un

riposo che si proporzioni alla quantità di lavoro effettivamente

prestato presso l'imprenditore che lo ha assunto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo

comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di

ininterrotto servizio", in riferimento all'art. 36, terzo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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