Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1310,

primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1971 dalla Corte dei conti -

sezioni riunite in sede giurisdizionale - nel procedimento di

responsabilità a carico di Palma Giacinto ed altro, iscritta al n. 145

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dalla Corte dei conti -

sezione giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a carico

di Forti Aldo ed altri, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24

gennaio 1973;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di

Firenze nel procedimento civile vertente tra l'Associazione ciclistica

pratese e Leone Francesco, iscritta al n. 146 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del

4 luglio 1973;

4) ordinanza emessa il 10 maggio 1973 dalla Corte dei conti -

sezione II giurisdizionale - nel procedimento di responsabilità a

carico di Ricciardi Piero ed altri, iscritta al n. 357 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 276 del 24 ottobre 1973.

Visti gli atti di costituzione di Palma Giacinto, dell'Associazione

ciclistica pratese, di Leone Francesco e di Valente Gaetano;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Alessio Festa, per Palma Giacinto, e l'avv. Carmelo

Carbone, per Valente Gaetano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte dei conti, con tre ordinanze del 13 ottobre 1971

(delle sezioni riunite), del 21 marzo 1972 (della sezione) e del 10

maggio 1973 (della II sezione) emesse rispettivamente nei procedimenti

di responsabilità amministrativa a carico di Giacinto Palma ed altri,

di Aldo Forti ed altri e di Piero e Sara Ricciardi ed altri, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310,

comma primo, del codice civile "nella parte in cui dispone che

l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia

effetto anche nei confronti di altri debitori solidali", in riferimento

agli artt. 3, comma primo e 24, commina secondo della Costituzione.

Ritenuto che in forza della norma denunciata l'effetto interruttivo

della prescrizione si estende ai condebitori solidali (a cui l'atto

relativo non sia stato notificato) "pur se questi ultimi non abbiano

conoscenza della pretesa creditoria nei loro confronti e, quindi, del

fatto interruttivo della prescrizione", la Corte dei conti si è

dichiarata dell'avviso che con la detta norma sarebbe violato l'art. 3,

comma primo, della Costituzione: "colui che può essere convenuto in

giudizio come condebitore solidale per l'accertamento del rapporto di

solidarietà e del debito, anche dopo il decorso del termine della

prescrizione, viene a trovarsi", infatti, "in posizione di

disuguaglianza e di sfavore rispetto a colui che può essere convenuto

in giudizio come debitore unico" "poiché questi, se convenuto in

giudizio dopo il decorso del termine prescrizionale, può, a differenza

del primo, efficacemente opporre la prescrizione paralizzando così

l'azione del creditore".

La norma, secondo la Corte dei conti, "appare anche in contrasto

col principio dell'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato

e grado del procedimento". A tal riguardo si assume che con l'art. 24,

comma secondo, della Costituzione si sarebbe voluto che la difesa del

convenuto in giudizio fosse assicurata non solo in relazione alla fase

processuale ma anche in relazione a quella "preprocessuale" o

"antecedente"; ed in relazione a ciò, si sostiene che "il soggetto

convenuto in giudizio dopo il decorso del periodo di tempo, che sarebbe

stato utile a far maturare la prescrizione nei suoi confronti, se egli

fosse stato debitore unico, può trovarsi nella condizione di dover

predisporre la propria difesa con notevole ritardo rispetto ai

coobbligati già convenuti", e "col pericolo che sia venuta meno la

possibilità di predisporre gli elementi di prova dell'eventuale

inconsistenza del rapporto da cui trae titolo l'obbligazione dedotta in

giudizio o, comunque, ogni altro mezzo di difesa", e quindi può

trovarsi "in una situazione processuale seriamente compromessa da tale

ritardo".

L'art. 24 della Costituzione, si aggiunge dalla Corte dei conti,

risulterebbe comunque violato, anche se si dovesse ritenere che detto

precetto costituzionale si riferisce esclusivamente alle norme

attinenti alla difesa processuale, perché non può disconoscersi che

il 1310, comma primo, abbia carattere sostanziale, ma che, "privando il

debitore solidale, non tempestivamente intimato, del potere di eccepire

la prescrizione e quindi di annullare l'azione del creditore, comporti

una grave menomazione del diritto di difesa".

In conclusione, siccome statuito da questa Corte con la sentenza n.

48 del 1968, non può ritenersi che un "soggetto debba risentire gli

effetti giuridici di un atto compiuto nei confronti di altro soggetto,

anche se coobbligato, senza essere venuto a conoscenza dell'atto

stesso".

Ed infine, in contrario, non può valere quanto affermato da questa

Corte con la sentenza n. 118 del 1969, non si può, cioè, ritenere che

"con l'interruzione della prescrizione avvenuta nei confronti di un

soggetto, il rapporto sostanziale permane, perché l'obbligazione

acquista solo "un nuovo termine di durata" anche nei confronti dei

coobbligati, onde non è leso il diritto di difesa di questi ultimi; e

ciò perché "tale argomentazione, invero, appare valida solo per il

caso in cui il rapporto di solidarietà non necessiti esso stesso di un

accertamento giudiziale, e non anche per il caso in cui un soggetto

venga chiamato in giudizio, dopo il decorso del normale termine di

prescrizione, per accertare sia la sussistenza di un rapporto di

obbligazione rispetto al soggetto creditore, sia un conseguente

rapporto di obbligazione con altro soggetto, convenuto in giudizio

anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione".

2. - Nel procedimento di cui all'ordinanza delle sezioni riunite

della Corte dei conti, si è costituito davanti a questa Corte Giacinto

Palma, a mezzo dell'avv. Salvatore Asole, il quale ha aderito in toto

alle considerazioni e conclusioni del giudice a quo. Ha, inoltre,

osservato che nel caso in cui il cittadino, anche se condebitore

solidale, venga convenuto in giudizio al di là del termine di

prescrizione del diritto dell'attore, nei suoi confronti debbono

effettuarsi ulteriori accertamenti perché sia stabilita la fondatezza

della sua responsabilità e della sua solidalità, ed il convenuto

viene a trovarsi ingiustamente nell'impossibilità di avvalersi della

prescrizione benché ormai decorsa nei suoi confronti; e che, in tal

modo, l'articolo 1310, là dove estende all'infinito la possibilità di

chiamare in giudizio il preteso coobbligato anche quando sia maturato

nei suoi confronti il termine prescrizionale, annulla l'istituto della

prescrizione, che, inteso a realizzare la certezza del diritto

nell'ambito dei rapporti giuridici, è istituto di carattere generale e

come tale, operante erga omnes e non derogabile in quanto insieme di

norme di diritto pubblico e sociale, in conformità del tassativo

disposto dell'art. 2936 del codice civile.

Ha rilevato, infine, che, consentendosi al creditore di agire senza

alcun limite di tempo contro il condebitore solidale, nei confronti di

questo la difesa è sostanzialmente preclusa e comunque menomata dato

che "non gli è più possibile di provvedere idoneamente e

concretamente, a causa della dispersione, distruzione di atti e

documenti ed eliminazione anche mnemonica degli elementi di fatto,

difensivi e di prova (scritta o testimoniale) operanti in suo favore,

causata dall'eccessivo lasso di tempo intercorso (già prima della

contestazione litis) dalla data in cui si verificavano i fatti

giuridici generatori della pretesa giudiziale".

3. - Nel procedimento di cui alla terza ordinanza della Corte dei

conti si è costituito davanti a questa Corte Gaetano Valente, a mezzo

dell'avv. Carmelo Carbone.

Il Valente, riportandosi alle difese svolte davanti al giudice a

quo ha chiesto, per l'ipotesi (subordinatamente prospettata) di

applicabilità alla specie dell'art. 1310, comma primo, del codice

civile, che la questione di legittimità costituzionale relativa a

detta norma fosse dichiarata fondata.

4. - La stessa questione sollevata dalla Corte dei conti è stata

prospettata d'ufficio dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza

del 5 dicembre 1972 emessa nei procedimenti civili riuniti promossi da

Francesco Leone contro Nicola Sternini e contro l'Associazione

ciclistica pratese, a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2054 e

2049 del codice civile.

Ad avviso della Corte d'appello di Firenze, gli artt. 3, comma

primo e 24, comma secondo, della Costituzione esigono che "tra più

responsabili per un medesimo fatto ciascuno di tali responsabili sia

posto in grado di svolgere le proprie difese, in condizioni di parità

di trattamento e in particolare senza che un pregiudizio possa sorgere

a carico di taluno a motivo della incolpevole sua ignoranza di

determinati fatti o atti, i quali abbiano decisiva importanza per la

tutela dei propri diritti". Ed invece l'art. 1310, comma primo, del

codice civile consente al creditore di conseguire l'imprescrittibilità

(o di determinare a suo piacimento la durata del termine

prescrizionale) dell'azione verso il debitore estraneo agli atti

interruttivi, e al coobbligato che si trovi in codesta situazione rende

più difficile procurarsi adeguate prove.

Tali conseguenze, poi, risultano ancora più gravi "nella ipotesi

in cui, come nella fattispecie, la solidarietà non deriva da un titolo

di natura convenzionale, e come tale necessariamente conosciuto dai

singoli obbligati, ma da un fatto illecito la cui esistenza ben può

essere incolpevolmente ignorata dal responsabile indiretto divenuto

obbligato sulla base di una presunzione legale di colpa".

5. - Nel procedimento così promosso si sono costituiti davanti a

questa Corte Francesco Leone e l'Associazione ciclistica pratese.

Il Leone, a mezzo dell'avv. Bruto Merlino, ha eccepito

l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione e ne ha

chiesto, nel merito, la declaratoria di non fondatezza.

La questione sarebbe priva di rilevanza perché sull'inesistenza

della prescrizione invocata dall'Associazione si sarebbe formato il

giudicato a seguito della mancata tempestiva impugnazione di una

sentenza non definitiva (del 9 marzo 1970) che aveva deciso in merito e

d'altronde, l'appello avverso la detta sentenza avrebbe dovuto essere

dichiarato inammissibile perché l'appellante non aveva prodotto la

copia della sentenza stessa, e perché, comunque, la Corte d'appello di

Firenze aveva omesso di esaminare la causa, sul punto della

prescrizione, in relazione all'art. 2953 del codice civile.

E la questione non sarebbe fondata, perché il vincolo che lega tra

loro i vari debitori, in materia di responsabilità contrattuale o

extracontrattuale, non consente di concepire le loro singole posizioni

in modo isolato e indipendente l'una dall'altra, ed in particolare, in

caso di fatto illecito, quel vincolo nasce da rapporti che collegano in

tal modo l'un debitore all'altro da non consentire che il creditore

possa perseguire l'uno senza che ciò abbia il minimo effetto nei

confronti dell'altro. Né, d'altra parte, in ordine al fatto illocito,

sarebbe ipotizzabile l'incolpevole ignoranza del condebitore quale

committente che pregiudicherebbe le sue possibilità di difesa, perché

tale ignoranza, in generale, sarebbe inconcepibile e nella specie non

ci sarebbe stata e comunque avrebbe integrato un difetto di

organizzazione e quindi una colpa dell'Associazione.

Non si dovrebbe, infine, trascurare che, se l'interruzione della

prescrizione rende possibile al creditore di esercitare l'azione anche

a notevole distanza di tempo dal fatto illecito, ciò è conseguenza

non della norma dell'art. 1310 ma di altre norme del codice civile

(art. 2934 e ss.) che disciplinano la durata e l'interruzione della

prescrizione.

L'Associazione ciclistica pratese, costituitasi a mezzo degli avv.

Aldo Corazzini e Inigo Marani Toro, ha dedotto la non fondatezza

dell'eccezione di inammissibilità della questione fatta valere dal

Leone perché la ricordata sentenza non definitiva non è mai passata

in giudicato ed agli atti del giudizio d'appello vi è stata una copia

della sentenza impugnata, e comunque tali pretese ragioni di

inammissibilità non sono state opposte nella debita sede; e perché,

durante il corso del procedimento contro il Santini, si sarebbe

maturata la prescrizione biennale in favore della concludente

associazione (giusta l'interpretazione che dell'art. 2945, comma

secondo del codice civile ha fatto la Cassazione, sez. II, con la

sentenza n. 1873 del 1972).

Ed ha insistito, dopo aver precisato d'essere venuta a conoscenza

del fatto illecito e del conseguente giudizio solo a distanza di sette

anni dall'evento dannoso, perché la questione fosse dichiarata

fondata.

6. - All'udienza del 20 novembre 1974 l'avv. Alessio Festa, per

Giacinto Palma, ha svolto le ragioni a sostegno delle conclusioni sopra

riportate ed ha insistito nelle relative richieste; e l'avv. Carmelo

Carbone, per Gaetano Valente, riportandosi alla sentenza n. 48 del 1968

di questa Corte, ha chiesto che la questione fosse dichiarata fondata. Considerato in diritto :

1. - quattro procedimenti promossi con le ordinanze, indicate in

epigrafe, della Corte dei conti e della Corte d'appello di Firenze

vanno riuniti e definiti con unica sentenza, poiché hanno lo stesso

oggetto: se sia, o meno, in contrasto con gli artt. 3, comma primo, e

24, comma secondo, della Costituzione, l'art. 1310, comma primo, del

codice civile nella parte in cui dispone che "gli atti con i quali il

creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in

solido", "hanno effetto riguardo agli altri debitori", anche se questi

ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti

interruttivi.

2. - Relativamente al procedimento nascente dall'ordinanza della

Corte d'appello di Firenze, Francesco Leone ha eccepito

l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione.

L'eccezione, per altro non seguita da richiesta di declaratoria,

non merita d'essere accolta. A sostegno di essa, infatti, sono portati

argomenti basati su asseriti errores in judicando del giudice di

merito, di cui a questa Corte non è consentito l'esame. E poi non si

può non dare atto che in punto di rilevanza il giudice a quo ha

motivato in modo specifico ed adeguato.

3. - La proposizione della questione è fondata, sia dalla Corte

dei conti che dalla Corte d'appello di Firenze, sulla circostanza che,

in materia di solidarietà passiva, l'atto con il quale il creditore

interrompe la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto riguardo

agli altri debitori ancorché questi, e senza loro colpa, non siano a

conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo. Ciò comporterebbe

conseguenze immediate e mediate: in primo luogo, si avrebbe un

(identico) effetto giuridico (interruzione della prescrizione)

nonostante la differente ed opposta posizione dei destinatari di esso

in ordine alla conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo; in

secondo luogo, il condebitore solidale, a cui non fosse notificato

l'atto interruttivo, si troverebbe, in rapporto alla prescrizione, in

posizione di diseguaglianza e di sfavore rispetto al debitore unico o

al condebitore solidale al quale, invece, l'atto interruttivo sia stato

notificato, ed in particolare, a differenza di codesti soggetti,

sarebbe privato della possibilità che l'estinzione del diritto del

creditore nei suoi confronti si verifichi a seguito del decorso del

periodo di tempo astratramente previsto per il singolo tipo di

obbligazione (e per es. del decennio o del biennio), e della

conseguente possibilità di eccepire la prescrizione, scaduto che sia

il termine finale di quel periodo; ed in terzo luogo, il detto

condebitore solidale, che sia convenuto in giudizio a distanza di tempo

dal verificarsi dell'evento dannoso, potrebbe trovarsi nella situazione

di dover predisporre la propria difesa con notevole ritardo rispetto al

condebitore, che sia stato in precedenza convenuto in giudizio, e con

il pericolo di non essere più in grado di acquisire gli elementi di

prova o comunque ogni altro mezzo di difesa.

La norma denunciata sarebbe, pertanto, in contrasto con gli artt.

3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, distintamente

o congiuntamente considerati.

4. - Data la stretta connessione esistente tra i profili sotto i

quali la questione è prospettata, in rapporto sia al principio

dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge che a quello

del diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del

procedimento, è conveniente, procedendo all'esame della questione,

mettere a raffronto la norma denunciata con il dettato costituzionale

risultante dalle citate due disposizioni.

La regola giuridica enunciata nel primo comma dell'articolo 1310

del codice civile, nella disciplina dettata in generale per le

obbligazioni solidali, sta a significare che se il creditore compie un

atto di esercizio del proprio diritto nei confronti di un condebitore

solidale ed in particolare intima o richiede per iscritto allo stesso

di eseguire la prestazione dovuta ovvero propone la medesima domanda

con l'atto introduttivo di un giudizio o nel corso di esso (per es. con

la costituzione di parte civile nel processo penale), si producono gli

effetti tipici essenziali di ciascun atto; ed inoltre ex lege cessa di

essere utile ai fini della prescrizione del diritto il periodo di

tempo, già decorso, durante il quale si era avuta l'inerzia del

creditore e comincia un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dalla

data dell'atto interruttivo o, nelle ipotesi di cui ai primi due commi

dell'art. 2943 del codice civile e per effetto del disposto del secondo

comma dell'art. 2945 dello stesso codice, dalla data in cui passa in

giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Si verifica accanto

agli effetti giuridici essenziali propri di ciascun tipo di atti

interruttivi, il detto effetto, avente portata conservativa, che incide

direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito

dell'obbligazione solidale, sul diritto cioè del creditore ad una data

prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali, e che si

riflette automaticamente ed inevitabilmente (per necessità logica e in

mancanza di una regola in senso contrario) sulla posizione di tutti i

condebitori solidali e di ciascuno di essi; e tale effetto, data la sua

natura, coinvolge l'intero rapporto obbligatorio.

Perché si produca codesto effetto conservativo non è richiesto, a

differenza di quel che è dato di constatare a proposito degli altri

effetti, che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il

destinatario. È significativo, a tal riguardo, ricordare che a

proposito dell'intimazione o richiesta di cui all'art. 1219 del codice

civile, giusta quanto previsto dall'art. 1308 in relazione all'art.

1310 dello stesso codice, si determina la costituzione in mora di tutti

i condebitori solidali solo se a questi l'atto venga notificato o

comunicato, ed il ripetuto effetto, invece, si produce nei confronti di

tutti solo che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi; ed

analoga constatazione potrebbe farsi per gli altri atti interruttivi. E

tutto ciò ha una logica giustificazione per il fatto che gli effetti

tipici essenziali, a differenza di quello conservativo, toccano

direttamente ed immediatamente la sfera giuridica del (singolo)

condebitore solidale.

Nella ipotesi in cui rientrano i casi all'esame dei giudici del

merito, il condebitore solidale che non sia a conoscenza dell'atto

interruttivo, in dipendenza dell'estensione nei suoi confronti del

relativo effetto (conservativo) immediatamente non viene a perdere

alcun diritto e comunque non viene ad essere inciso in una qualsiasi

situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. E neppure dalla

data della interruzione della prescrizione comincia a decorrere un

termine che il detto soggetto debba osservare a pena di decadenza da un

diritto o entro il quale del suo diritto debba compiere un atto di

esercizio, e quindi non ricorre la condizione che in altre occasioni

questa Corte ha considerato sufficiente perché, in materia di

solidarietà tributaria, potesse riscontrarsi un contrasto con le

disposizioni ed i principi costituzionali di raffronto (sentenze nn. 48

e 139 del 1968).

Non è, pertanto, ravvisabile la denunciata disparità

ingiustificata di trattamento tra il condebitore solidale a cui non sia

rivolto l'atto interruttivo ed il debitore unico o altro condebitore

solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico è

diversa, in modo evidente, e quindi è del tutto corretto che la

disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di

eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a - raffronto i

detti condebitori solidali, perché l'essere o meno a conoscenza

dell'atto interruttivo, ai fini della produzione del ripetuto effetto

conservativo, è, per le ragioni sopra dette, ininfluente.

D'altra parte, la norma denunciata, sotto il profilo in esame, non

va contro l'art. 24, comma secondo, perché l'effetto conservativo di

cui si tratta è operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindi

si muove su un terreno non coperto dalla detta garanzia costituzionale.

5. - Dall'art. 1310, comma primo, del codice civile, potrebbe

tutt'al più derivare che il condebitore solidale, che non sia a

conoscenza dell'atto interruttivo della prescrizione validamente posto

in essere nei confronti di altro condebitore solidale, e specie in casi

limite (e cioè quando sia convenuto in giudizio a notevole distanza di

tempo dal verificarsi dell'evento dannoso e dalla stessa chiamata in

giudizio di altro condebitore solidale, e sempre nella incolpevole

ignoranza oltre che degli atti interruttivi nel frattempo eventualmente

posti in essere, anche della pretesa), non si trovi in grado di

apprestare la difesa così come avrebbe potuto fare se fosse stato

chiamato in giudizio insieme con l'altro condebitore solidale.

Ad integrare l'asserita (nelle ordinanze) ed (ora) rilevata

diseguaglianza delle situazioni di codesti condebitori solidali, è da

escludersi che possa valere il fatto che, decorso che sia in concreto

il termine prescrizionale, il condebitore solidale che non abbia avuto

conoscenza dell'atto interruttivo, non possa eccepire la prescrizione e

quindi paralizzare la pretesa del creditore, perché a tale soggetto

non è negata la detta eccezione e nonostante che sia scaduto il

termine utile alla prescrizione, e perché invece a proposito di

quell'effetto giuridico non è venuto ad esistenza il relativo fatto

costitutivo (a causa dell'estensione al condebitore solidale che non ha

ricevuto l'atto, dell'effetto interruttivo, e stante la non

contrarietà della norma, sotto questo profilo, alle disposizioni

costituzionali di raffronto).

Rimarrebbero quindi come indici e modi di diseguaglianza e di

sfavore per il condebitore solidale di cui si tratta, il pericolo per

questo di non potere più acquisire - o l'accrescimento per lo stesso

delle difficoltà a procurarsi - gli elementi di prova e ogni mezzo di

difesa.

Ma in ordine a tale disparità di trattamento è agevole rilevare

che la garanzia costituzionale della difesa in giudizio assicurata

dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella

possibilità data a tutti coloro che agiscano in giudizio per la tutela

dei loro diritti ed interessi legittimi, di difendersi e d'essere

difesi in ogni stato e grado del procedi mento; e che essa ovviamente -

come si è già precisato - si riferisce alle situazioni giuridiche

soggettive quali risultano dalle norme di diritto sostanziale.

Per ciò non può dirsi che vada contro il secondo comma dell'art.

24 la norma denunciata in quanto da essa si facciano discendere le

rilevate situazioni di diseguaglianza e di sfavore: la difesa in

giudizio non rimane annullata o limitata.

E neppure tale norma viola l'art. 3, comma primo, perché, non

derivando l'impossibilità o una maggiore difficoltà a procurarsi

adeguate prove necessariamente dall'essere il condebitore solidale, al

quale venga esteso l'effetto interruttivo della prescrizione, convenuto

in giudizio a distanza di molto tempo dalla citazione di altro

condebitore, qualora ciò si verifichi si è in presenza di mere

situazioni di fatto, del tutto episodiche ed accidentali. E queste, per

ciò, non si prestano ad essere assunte come punto di riferimento per

argomentare a proposito della norma da cui del tutto indirettamente

possono discendere, una qualsiasi violazione del principio di

eguaglianza. Anche se non è escluso che, nei casi più gravi, possa

ipotizzarsi un pregiudizio non altrimenti evitabile che attraverso il

comportamento del creditore (e per quanto di ragione, anche del

condebitore interessato al regresso nei confronti degli altri

condebitori) che dovrebbe svolgersi nel rispetto delle regole della

correttezza o secondo buona fede e, qualora il creditore sia un

pubblico ufficio, in modo da assicurare il buon andamento

dell'amministrazione.

6. - Le ragioni addotte nelle ordinanze a sostegno della sollevata

questione, non risultano fondate ove ci si riferisca, come fin qui si

è fatto, alla solidarietà passiva intesa nella sua più ampia e

generale accezione di vincolo in forza del quale, più essendo i

debitori, il creditore può chiedere a ciascuno di essi l'intera

prestazione e qualora questi adempia esattamente, gli altri condebitori

sono liberati.

E non lo sono del pari anche nelle due ipotesi richiamate

rispettivamente dalla Corte dei conti e dalla Corte d'appello di

Firenze, e cioè quando "un soggetto venga chiamato in giudizio, dopo

il decorso del normale termine di prescrizione, per accertare sia la

sussistenza di un rapporto di obbligazione rispetto al soggetto

creditore, sia un conseguente rapporto di obbligazione con altro

soggetto, convenuto in giudizio anteriormente alla scadenza del termine

di prescrizione" o quando la solidarietà deriva "da un fatto illecito

la cui esistenza ben può essere incolpevolmente ignorata dal

responsabile indiretto divenuto obbligato sulla base di una presunzione

legale di colpa".

In codeste due ipotesi non ricorrono dati o elementi che consentano

una peculiare configurazione del fenomeno, sempre che si faccia

riferimento agli specifici e sopra ricordati profili di pretesa

illegittimità costituzionale della norma denunciata.

E ciò perché a proposito della prima di dette ipotesi l'atto

interruttivo incide con il suo effetto direttamente sulla sfera

giuridica del creditore ed immediatamente - e per logica necessarietà

- su quella dei condebitori solidali, e quindi il maturarsi in fatto

del termine prescrizionale non ha giuridica rilevanza; e perché dal

giudizio (tardivamente instaurato e) rivolto ad una pronuncia sulla

pretesa e sul vincolo non derivano effetti costitutivi, ma dichiarativi

o preclusivi. Nella seconda ipotesi, d'altro canto, potrebbe ravvisarsi

in grado maggiore che in ogni altra, la possibilità che il condebitore

solidale (ex art. 2049 del codice civile) ignori incolpevolmente

l'esistenza del fatto illecito, ma la misura e le modalità di tale

mancata conoscenza non hanno importanza ai fini della decisione,

qualora si voglia - siccome si deve - tenere ben presente che

l'insorgenza dell'obbligazione, a parte debitoris, non è condizionata

dallo stato di conoscenza in cui questi si trovi relativamente al fatto

costitutivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, nella parte in cui si

dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la

prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo

agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della

pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi; questione sollevata,

in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della

Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte dei

conti e della Corte d'appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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