[1]Nei rapporti fra nemici, nessun effetto di commercio emesso prima della guerra sara' considerato come annullato per il solo fatto di non essere stato presentato per l'accettazione o per il pagamento nei termini stabiliti, ne' per il mancato avviso di non accettazione o di non pagamento ai traenti o ai giratari, ne' per mancato protesto, ne' per mancato adempimento di una formalita' qualsiasi, durante la guerra.

[2]Se il termine entro cui un effetto di commercio avrebbe dovuto essere presentato per l'accettazione e per il pagamento, o entro cui l'avviso di non accettazione o di non pagamento avrebbe dovuto essere dato al traente o ai giratari, o entro cui l'effetto avrebbe dovuto essere protestato, e' scaduto durante la guerra, e se la parte che avrebbe dovuto presentare o protestare l'effetto o dare avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento non lo ha fatto durante la guerra, le saranno accordati almeno tre mesi, dopo l'entrata in vigore del presente trattato, per presentare l'effetto, dare avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento, o elevare protesto.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art253 · fonte del testo

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