Codice civile

Art. 1272 c.c. — Espromissione

[1]Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

[2]Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

[3]Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La figura dell'espromissione trova la sua disciplina nell'art. 1272, specie in relazione al problema delle eccezioni opponibili dal nuovo debitore. È ovvio che, per le eccezioni relative all'eventuale rapporto interno tra il debitore originario e il terzo, la soluzione non può essere identica a quella adottata a proposito della delegazione. Invece, rispetto alle eccezioni del rapporto tra debitore originario e creditore, la soluzione è apparentemente diversa da quella adottata per la delegazione. È apparentemente diversa perchè, siccome nell'espromissione si ha un intervento spontaneo del terzo nel rapporto obbligatorio altrui, è necessario che il terzo specifichi quale sia tale rapporto, con la conseguenza che si ha un ineliminabile richiamo del rapporto fondamentale, che, come per la delegazione, legittima il nuovo debitore ad opporre le eccezioni relative al rapporto preesistente. Naturalmente questo principio deve trovare il suo limite nella natura personale delle eccezioni che eventualmente spettavano al debitore originario (ad esempio, l'eccezione d'incapacità) e nella circostanza che esse derivino da fatti successivi all'espromissione. Limiti questi che, in mancanza di una diversa volontà delle parti, devono valere anche per il caso di delegazione titolata. È chiaro inoltre che il terzo non possa eccepire la compensazione, sia pure anteriormente verificatasi, in armonia al principio, già acconci dall'art. 1248, primo comma, per il caso di cessione accettata dal debitore ceduto, che deve trovare applicazione anche nel caso di delegazione titolata.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 588

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1272 · fonte del testo

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