La figura dell'espromissione trova la sua disciplina nell'art. 1272, specie in relazione al problema delle eccezioni opponibili dal nuovo debitore. È ovvio che, per le eccezioni relative all'eventuale rapporto interno tra il debitore originario e il terzo, la soluzione non può essere identica a quella adottata a proposito della delegazione. Invece, rispetto alle eccezioni del rapporto tra debitore originario e creditore, la soluzione è apparentemente diversa da quella adottata per la delegazione. È apparentemente diversa perchè, siccome nell'espromissione si ha un intervento spontaneo del terzo nel rapporto obbligatorio altrui, è necessario che il terzo specifichi quale sia tale rapporto, con la conseguenza che si ha un ineliminabile richiamo del rapporto fondamentale, che, come per la delegazione, legittima il nuovo debitore ad opporre le eccezioni relative al rapporto preesistente. Naturalmente questo principio deve trovare il suo limite nella natura personale delle eccezioni che eventualmente spettavano al debitore originario (ad esempio, l'eccezione d'incapacità) e nella circostanza che esse derivino da fatti successivi all'espromissione. Limiti questi che, in mancanza di una diversa volontà delle parti, devono valere anche per il caso di delegazione titolata. È chiaro inoltre che il terzo non possa eccepire la compensazione, sia pure anteriormente verificatasi, in armonia al principio, già acconci dall'art. 1248, primo comma, per il caso di cessione accettata dal debitore ceduto, che deve trovare applicazione anche nel caso di delegazione titolata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 588