Codice civile

Art. 1274 c.c. — Insolvenza del nuovo debitore

[1]Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

[2]Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e' liberato.

[3]Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel caso in cui, per effetto di delegazione, il debitore originario fosse liberato ma il nuovo debitore fosse insolvente nel momento in cui si era obbligato nei confronti del creditore, l'art. 1272 del codice del 1865 ammetteva un'azione di regresso del creditore contro il delegante. Risolvendo la controversia sulla natura di tale azione, l'art. 1274 dispone che in quel caso viene posta nel nulla la liberazione del debitore originario che si era prodotta per effetto della delegazione, con la conseguenza che permangono, nei limiti in cui sono state conservate, le garanzie che il debitore stesso aveva prestate. L'art. 1274 non si applica evidentemente all'espromissione, perchè in questo caso manca qualsiasi iniziativa del debitore originario, il quale non può essere responsabile del fatto che il creditore accetti un nuovo debitore liberando il primo. La regola invece si estende all'accollo, ma solo nel caso in cui la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione a favore del creditore, perchè in questo caso si può ravvisare una responsabilità del primo debitore, mentre altrettanto non si può dire dell'altro caso in cui è il creditore che spontaneamente libera il creditore medesimo. DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI. Delle obbligazioni pecuniarie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 590

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1274 · fonte del testo

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