Art. 1978 c.c. — Forma
[1]La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
[2]Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
[1]La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
[2]Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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In relazione all'importanza giuridica del contratto si è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1978, primo comma); in modo che, se oggetto della cessione fossero soltanto beni mobili, non basterebbe la sola tradizione delle cose a dar vita al rapporto, salvo, per i terzi, il principio possesso vale titolo. Se la cessione ha per oggetto un immobile o un mobile registrato, essa deve trascriversi (art. 2649 e 2687); e se comprende crediti è soggetta alle forme di notificazione o di accettazione previste dall'art. 1264.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 777
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1978 · fonte del testo
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