Codice civile

Art. 1978 c.c. — Forma

[1]La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.

[2]Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione all'importanza giuridica del contratto si è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1978, primo comma); in modo che, se oggetto della cessione fossero soltanto beni mobili, non basterebbe la sola tradizione delle cose a dar vita al rapporto, salvo, per i terzi, il principio possesso vale titolo. Se la cessione ha per oggetto un immobile o un mobile registrato, essa deve trascriversi (art. 2649 e 2687); e se comprende crediti è soggetta alle forme di notificazione o di accettazione previste dall'art. 1264.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 777

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1978 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari