Art. 1135 c.c. — Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2013 al 22 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
[1]Oltre a quanto e' stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
- 1)alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
- 2)all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
- 3)all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- 4)((alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori)).
[2]L'amministratore non puo' ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
[3]((L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato)).
Testo in vigore dal 18 giugno 2013 al 22 febbraio 2014
