[1]La facolta' di sopraelevare puo' essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purche' questi abbia anche la proprieta' della terrazza sovrastante, ovvero quando l'edificio sia coperto da tetto, e purche' ottenga preventivamente il consenso insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi o prestiti.

[2]Non occorre all'uopo il previo consenso dei proprietari dei piani sottostanti, i quali, pero', hanno facolta' di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici alla sopraelevazione se provino che dalla medesima possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facolta' di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art216 · fonte del testo

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