La dichiarazione del sostituto d'imposta non mira soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresì valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di verificare l'esistenza e l'entità delle dichiarazioni che il sostituito a sua volta è obbligato a rendere, e, sotto tale riguardo, l'omessa presentazione dell'anzidetta dichiarazione non è mera violazione formale, ma riveste un notevole rilievo sostanziale; onde la relativa sanzione appare adeguatamente commisurata alla situazione di pericolo che l'omissione viene a determinare per gli interessi dell'erario, ben potendo, comunque, il giudice tributario tener conto,nel determinare, in concreto, la pena, anche dei principi di cui all'art. 54 dello stesso decreto (relativi alla gravità del danno o del pericolo e alla personalità dell'autore). (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata sotto il profilo che le dette norme, in violazione alla legge di delega, avrebbero equiparato quoad poenam i diversi comportamenti dell'omessa presentazione della dichiarazione e dell'omesso versamento del tributo all'Erario).
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi