Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e degli artt. 98 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito) e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi); promossi con ordinanze emesse il 14 febbraio 1983 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, il 10 luglio 1984

dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 dicembre

1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli e il 18

marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza,

iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1983, al n.

242 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 234 e 292 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 253 dell'anno 1983 e n. 179- bis dell'anno 1985 e nn. 26 e

31/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gemelli

Carlo, Gemelli Luigi e Saporta Ben Rubi Benito ( ex amministratori

della "F.lli Gemelli s.r.l.) avverso avviso di mora - a loro

notificato quali obbligati solidali ai sensi dell'art. 98, sesto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - contenente irrogazione

di pene pecuniarie ed accessori dovuti dall'anzidetta società, la

Commissione tributaria di primo grado di Verbania sollevava, con

ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o. 344/83), questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.:

a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte

in cui non prevede l'intervento dell'Avvocatura dello Stato davanti

alle Commissioni tributarie;

b) dell'art. 98, sesto comma, del citato d.P.R. n. 602/73,

secondo il quale "al pagamento delle soprattasse o delle pene

pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il

soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza";

che ad avviso del collegio rimettente, la norma sub a), in

deroga alla regola generale secondo cui la rappresentanza e

l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spettano

all'Avvocatura dello Stato (Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611),

affiderebbe in via esclusiva tale patrocinio a funzionari degli

Uffici tributari, non sempre muniti della necessaria preparazione

giuridica, così negando all'Amministrazione finanziaria parità di

tutela in giudizio rispetto ai contribuenti, che invece possono farsi

assistere da liberi professionisti; la norma sub b), a sua volta,

lederebbe il diritto di difesa degli obbligati solidali, in quanto ad

essi viene notificato il solo avviso di mora e non l'avviso di

accertamento, o cartella esattoriale, contro i quali è ammesso

ricorso;

che nel corso di tre procedimenti iniziati da ex amministratori

di società avverso avvisi di mora contenenti iscrizioni a ruolo di

soprattasse e pene pecuniarie, a loro notificati nella veste di

obbligati solidali ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. n.

602/73, le Commissioni tributarie di primo grado di Roma (ordinanza

del 10 luglio 1984: r.o. 242/85), di secondo grado di Napoli

(ordinanza del 2 dicembre 1986: r.o. 234/87) e di primo grado di

Monza (ordinanza del 18 marzo 1987: r.o. 292/87), sollevavano

sostanzialmente la medesima questione di legittimità costituzionale

degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, sesto

comma, del d.P.R. 602/73, in riferimento agli artt. 3, 24 e

(limitatamente all'ordinanza n. 234/87) 76 Cost., "nella parte in cui

non prevedono la notifica agli ex amministratori di società degli

addebiti per il periodo in cui erano in carica e delle conseguenti

sanzioni pecuniarie di cui saranno dichiarati responsabili";

che, ad avviso delle Commissioni rimettenti, la mancata notifica

degli avvisi di accertamento lederebbe il diritto di difesa in

giudizio degli ex amministratori e, secondo l'ordinanza della

Commissione di secondo grado di Napoli, violerebbe anche la delega di

cui all'art. 10 della legge n. 825 del 1971;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

tutti i giudizi, chiede che le sollevate questioni siano dichiarate

infondate, nei limiti in cui le si ritenga ammissibili;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle

questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che la questione concernente la rappresentanza e difesa

dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi davanti alle Commissioni

tributarie è palesemente priva di fondamento, in quanto, come

rilevato dalla stessa Avvocatura Generale, la normativa censurata,

contrariamente all'assunto del giudice rimettente, non esclude

affatto che l'Amministrazione possa, anche dinanzi alle Commissioni

tributarie, avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: la

normativa stessa infatti si limita a consentire la rappresentanza da

parte dei funzionari degli uffici tributari senza necessità della

delega di cui agli artt. 2 e 3 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;

che la questione concernente gli artt. 55 del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 600 e 98, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 è stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 348

del 1987 nel senso della non fondatezza, perché, quanto al diritto

di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far

valere le proprie ragioni nel procedimento tributario;

che, quanto all'art. 3 Cost., va rilevato che rientra nelle

attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti

concernenti la solidarietà tributaria (che non si differenzia nella

sua intima essenza da quella civile, come la giurisprudenza

costituzionale e ordinaria ritiene ormai in maniera costante), sempre

che non siano superati i limiti di ragionevolezza, il che nella

specie all'evidenza non ricorre per la peculiare relazione della

posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata

e per la conseguente soggezione alle medesime sanzioni comminate in

caso di violazione dei precetti tributari;

che, infine, le esposte considerazioni valgono a far ritenere

chiaramente destituita di fondamento anche la censura sollevata dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli in riferimento

all'art. 76 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria

di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;

b) degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98,

penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalle Commissioni tributarie

di primo grado di Verbania, Roma e Monza e di secondo grado di Napoli

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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