Art. 98 — Applicazione delle sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata in riferimento all'art. 24 Cost., con la sentenza n. 348 del 1987, successiva all'emissione dell'ordinanza del giudice 'a quò. Non può, del pari, ritenersi violato neppure l'art. 113 Cost., tenuto conto che il responsabile in solido con il soggetto passivo ha comunque la facoltà di impugnare gli atti amministrativi di imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione. - V., pure, le ordinanze di manifesta infondatezza nn. 48/1988; 246/1989; 178/1990; 519/1991, con le quali è stata ribadita la predetta pronuncia. red.: G. Leo
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989.
Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. nn. 348/1987, 184/1989; O. nn. 591/1988, 48/1988.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con precedente pronuncia e che non prospetti nuovi e diversi profili di illegittimità va a sua volta dichiarata manifestamente infondata. Nella specie trattasi dell'art. 98 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la notifica agli obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente - ed in particolare agli amministratori di società - degli avvisi di accertamento. - O. n. 48/1988
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 Cost., sotto il profilo che sarebbero stati oltrepassati i limiti della legge di delega circa le sanzioni previste dalla legge stessa, in quanto non c'è nell'ordinanza di rimessione il benché minimo cenno alla valutazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza.
Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 93 Riscossione imposte sul reddito
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui è posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalità di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoché: in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 23 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1977 al 1 aprile 1998. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni costituenti reato. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. Se e' stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata. Le sopratasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono. Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza. L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art98 · fonte del testo
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