Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata in riferimento all'art. 24 Cost., con la sentenza n. 348 del 1987, successiva all'emissione dell'ordinanza del giudice 'a quò. Non può, del pari, ritenersi violato neppure l'art. 113 Cost., tenuto conto che il responsabile in solido con il soggetto passivo ha comunque la facoltà di impugnare gli atti amministrativi di imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione. - V., pure, le ordinanze di manifesta infondatezza nn. 48/1988; 246/1989; 178/1990; 519/1991, con le quali è stata ribadita la predetta pronuncia. red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 178/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989.

    Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 246/1989

    Questione infondata
    28 aprile 1989

    Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. nn. 348/1987, 184/1989; O. nn. 591/1988, 48/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1977 al 1 aprile 1998. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della sopratassa e a fare rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni costituenti reato. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. Se e' stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata. Le sopratasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono. Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza. L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni caso allo Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art98 · fonte del testo

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