Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 2000 dalla

commissione tributaria regionale di Firenze sui ricorsi riuniti

proposti dall'Ufficio imposte dirette di Firenze contro Elettronica

Preziosi Due-Bi srl e da Elettronica Preziosi Due-Bi s.r.l. contro

Ufficio imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 840 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Firenze, nel

corso di un giudizio di opposizione ad avvisi di accertamento emessi

dall'Ufficio imposte dirette di Firenze relativamente agli anni 1990

e 1991, con ordinanza del 10 ottobre 2000 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi);

che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma sarebbe

lesiva del principio di eguaglianza nella parte in cui esclude, per

le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad

accertamenti in rettifica o d'ufficio", la possibilità di oblazione

prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, quale

risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale

parziale di cui alla sentenza n. 364 del 1987, per le sanzioni

relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", siano

esse constatate in ufficio o mediante accessi, ispezioni e verifiche;

che la stessa sentenza n. 364 del 1987, nel demandare ai

giudici di stabilire se il termine di trenta giorni per l'oblazione

possa decorrere, per le violazioni accertate in ufficio, "dalla

notifica dell'avviso di accertamento", avrebbe inteso chiaramente

riferirsi, secondo il giudice a quo, proprio alle violazioni che

danno luogo ad accertamenti, di cui all'art. 55, secondo comma;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, la motivazione

dell'ordinanza sarebbe carente in punto di rilevanza della questione;

che, nel merito, il parametro di cui all'art. 53 della

Costituzione risulterebbe evocato senza alcun sostegno argomentativo;

che la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione

sarebbe, infine, insussistente, stante la disomogeneità delle

fattispecie rispettivamente disciplinate dai commi secondo e terzo

dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Considerato che la rilevanza della questione appare adeguatamente

motivata, risultando dall'ordinanza di rimessione che il giudizio a

quo ha ad oggetto l'appello, proposto dall'amministrazione

finanziaria, avverso la sentenza con la quale la commissione

tributaria di primo grado ha dichiarato non applicabili le sanzioni

irrogate al contribuente ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del

d.P.R. n. 600 del 1973, proprio in quanto non è stata consentita la

loro definizione mediante oblazione;

che va, conseguentemente, disattesa l'eccezione di

inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura dello

Stato;

che, quanto al merito, non sussiste la lamentata lesione del

principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni

rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del

d.P.R. n. 600 del 1973;

che le violazioni, per le quali l'art. 55, terzo comma, del

d.P.R. n. 600 del 1973, assunto a tertium comparationis, prevede la

possibilità di oblazione, sono infatti quelle, di carattere

esclusivamente formale, che non danno luogo ad accertamenti

di maggiore imposta, cosicché non può ritenersi irragionevole che

il legislatore - nell'esercizio della ampia discrezionalità di cui

gode in materia - preveda per esse un trattamento sanzionatorio

diverso e complessivamente più favorevole rispetto alle violazioni

di carattere sostanziale, disciplinate dalla norma impugnata, che

danno, invece, luogo ad accertamenti di imposta in rettifica o

d'ufficio;

che nessun argomento a sostegno del dubbio di legittimità

costituzionale può essere tratto dalla sentenza n. 364 del 1987,

relativa a diversa norma, ove con l'espressione "avviso di

accertamento" - nel passaggio citato dal rimettente - si vuole con

ogni evidenza indicare l'atto mediante il quale la constatazione,

effettuata in ufficio, di una violazione non comportante accertamento

di maggiore imposta viene portata a conoscenza del contribuente;

che il riferimento al parametro di cui all'art. 53 Cost.,

peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, è palesemente

inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza di questa

Corte, secondo la quale la materia sanzionatoria è del tutto

estranea all'ambito di operatività dell'indicato precetto

costituzionale (sentenze n. 291 del 1997 e n. 119 del 1980, ordinanza

n. 95 del 1993);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della

Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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