Art. 4 — Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

  • a)le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
  • b)la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  • c)la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
  • d)la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  • e)le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
  • f)le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
  • g)gli altri atti indicati dal presente decreto. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. ((A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 85/2021

    Parametro
    30 aprile 2021

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 25 cost. · Art. 25 Testo unico costituzionali · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 4 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2001 al 1 gennaio 2008. 20 parole aggiunte.

… della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. aggiunto: A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art4 · fonte del testo

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