Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/2001

Altra decisione · depositata il 07/11/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 58,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre

2000 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra

G. B. e il comune di Vernazza, iscritta al n. 97 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia ha sollevato, con

ordinanza del 4 dicembre 2000, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo

comma, della Costituzione;

che il Tribunale di La Spezia è stato adito in sede di

reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda cautelare

proposta da un dipendente del comune di Vernazza, diretta ad ottenere

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale;

che, secondo il rimettente, i dipendenti delle

amministrazioni pubbliche sarebbero titolari di un diritto ad

ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale e l'amministrazione avrebbe la mera facoltà di

differirla per un termine massimo di sei mesi, in quanto questa

fattispecie sarebbe disciplinata esclusivamente dall'art. 1, commi 57

e 58, della legge n. 662 del 1996, poiché, in parte qua nessuna

modificazione sarebbe stata introdotta dagli artt. 39, comma 27,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 31, comma 41, della legge

23 dicembre 1998, n. 448;

che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata

violerebbe l'art. 97, primo comma, della Costituzione, poiché,

soprattutto nel caso di comuni di piccole dimensioni, impedirebbe la

razionale ed efficiente organizzazione del servizio pubblico, anche a

causa della complessità delle procedure per l'assunzione di nuovo

personale e del diritto del dipendente di ottenere il ripristino del

rapporto di lavoro a tempo pieno;

che la norma censurata, secondo il Tribunale di La Spezia, si

porrebbe in contrasto anche con l'art. 98, primo comma, della

Costituzione, in quanto subordinerebbe l'interesse pubblico

all'interesse privato del dipendente di espletare una ulteriore

attività lavorativa, realizzando altresì una ingiustificata

disparità di trattamento in danno della pubblica amministrazione,

poiché quest'ultima, nonostante la privatizzazione del rapporto di

lavoro pubblico, non potrebbe impedirne la trasformazione da tempo

pieno a tempo parziale, diversamente da quanto è stabilito per il

datore di lavoro privato;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata non

violerebbe i parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di

rimessione, in quanto il divieto della trasformazione del rapporto

per i dipendenti che esercitano determinate mansioni, la previsione

che il contingente del personale ammesso al part-time non possa

superare una determinata percentuale dell'organico complessivo e

l'introduzione di procedure dirette a sopperire all'eventuale carenza

di personale, costituirebbero efficaci misure in grado di assicurare

la continuità e l'efficienza dell'attività delle amministrazioni

pubbliche.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stato emanato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), il quale, all'art. 70, comma 3,

stabilisce che "il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti

locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente

decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

che il decreto legislativo da ultimo richiamato dispone che

la potestà regolamentare degli enti locali ha ad oggetto, tra

l'altro, la disciplina "delle incompatibilità tra impiego nelle

pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di

cumulo di impieghi ed incarichi pubblici" (art. 89, comma 2, lettera

g) e reca altresì una norma che facoltizza specificamente gli stessi

enti a definire rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché a tempo

determinato dei propri dipendenti, anche in riferimento alla

necessità di assunzioni eventualmente occorrenti allo scopo di

sopperire ad esigenze temporanee di detti enti (art. 92);

che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla

mancata considerazione da parte del rimettente di ulteriori profili

normativi della complessiva disciplina applicabile alla fattispecie

sottoposta al suo esame, la sopravvenuta modificazione del quadro

legislativo di riferimento rende necessaria la restituzione degli

atti al giudice a quo affinché egli valuti la perdurante rilevanza

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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