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[1]Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici

[2]In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000. 3a Il Ministro del tesoro puo', con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche. Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti ed agli assegni pensionistici di cui al primo comma e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorita' consolare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Ministeriale 24 novembre 1980

3a

Il Decreto Ministeriale 24 novembre 1980 (in G.U. 09/01/1981, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'anno 1980, il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' elevato da L. 2.400.000 a L. 3.520.000".

Testo in vigore dal 24 gennaio 1981 al 2 febbraio 1982

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 24 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Ministeriale 24 novembre 1980

    Il Decreto Ministeriale 24 novembre 1980 (in G.U. 09/01/1981, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'anno 1980, il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' elevato da L. 2.400.000 a L. 3.520.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art70 · fonte del testo

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