[1]Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati

[2]Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge e figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, e' liquidata:

  • a)al padre che abbia raggiunto l'eta' di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12;
  • b)alla madre vedova; c)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N.656)) Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi 1 genitori prima del compimento del 140 anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la liquidazione della pensione ai genitori. Quando il militare od il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 140 anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto. Nel calcolare l'eta' del padre, dell'equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. La misura del trattamento economico di cui al primo comma e' determinata dall'annessa tabella M.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 275/2002

    Questione infondata
    24 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata stabilisce un diverso trattamento giuridico nei confronti del padre e della madre del militare morto a causa di guerra, riconoscendo il diritto alla pensione al padre solo se questi abbia raggiunto l'età di 58 anni oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e alla madre, ad eccezione delle ipotesi di separazione, solo se vedova. Infatti non è irragionevole la scelta del legislatore di non collocare i genitori nella stessa posizione e nello stesso ordine di chiamata, né sussiste disparità di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo dirsi condizione più favorevole rispetto al compimento del 58° anno di età ovvero all'inabilità al lavoro.

    Art. 3 cost. · Art. 57 Testo unico pensioni di guerra · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 16 ottobre 1986. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: c) ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori e quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritte alla pensione. Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. aggiunto: c)LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N.656 Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi 1 genitori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art57 · fonte del testo

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