[1]Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni

[2]Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28° anno di eta', purche' si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 e non esplichino attivita' lavorativa.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art88 · fonte del testo

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