Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/1988

    Questione inammissibile
    10 marzo 1988

    La peculiare natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non implica assoluta identita` di questi ultimi, per caratteristiche ed effetti, con l'obbligazione civilistica di risarcimento, e pertanto il fatto che la legge, in mancanza dei diretti destinatari della pensione (e, cioe`, del coniuge e dei figli del militare deceduto), subordini il conseguimento del beneficio da parte dei genitori all'effettivo stato di bisogno dei medesimi, non e` ex se irrazionale, ne` e` censurabile in raffronto ad ipotesi (perdita di figlio unico o di piu` figli per causa di guerra) in cui da tale requisito si prescinde, trattandosi, invero, di scelte sufficientemente razionali, le quali sfuggono, per la loro discrezionalita`, al sindacato di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e relative agli artt. 73, L. 10 agosto 1950 n. 648; 64, comma primo, lett. a), e 67, L. 18 marzo 1968 n. 313; 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12, d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, in quanto, nei riguardi dei genitori del militare deceduto in guerra o per causa di servizio, subordinano la concessione della pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta alla sussistenza dei requisiti di inabilita` a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei genitori medesimi).

    Art. 73 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 67 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per la concessione della pensione di cui all'articolo 64 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto, dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro. Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'articolo 20.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art67 · fonte del testo

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