[1]Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili decaduti per causa di guerra

[2]La domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi a causa di guerra, deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione di irreperibilita' e' stata notificata al richiedente. Se la domanda e' prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilita' dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilita' presunta per eta', dalla data di compimento del 65° anno. Quando le altre condizioni generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni. Se la domanda e' prodotta entro un anno dalla data in cui hanno inizio i termini previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, il trattamento pensionistico decorre da tale data; ove la domanda sia prodotta oltre l'anno, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. In ogni caso, le lesioni, ferite o infermita' dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, devono essere state constatate dalle competenti autorita' militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. Qualora il decesso sia causato da parkinsonismo conseguente ad una infermita' contratta nelle circostanze indicato nel penultimo comma del precedente art. 99, il termine di cui al presente comma e' di anni dieci. Per i minori e dementi i termini di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli previsti dal sesto comma, rimangono sospesi finche' duri l'incapacita' di agire.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 291/1995

    Questione infondata
    29 giugno 1995

    La diversità della disciplina adottata nell'art. 100. terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, riguardo alla decorrenza del termine quinquennale, ivi previsto per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi per causa di guerra, per i c.d. inabili presunti (per età) per i quali il termine decorre immediatamente dal sessantacinquesimo giorno di età - e gli inabili effettivi (da infermità) - per i quali il termine decorre dal primo giorno dell'anno successivo al verificarsi dell'infermità - trova ragionevole giustificazione nelle differenti cause che nelle due ipotesi danno origine al trattamento pensionistico, in quanto, mentre nel caso della inabilità effettiva non è agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi ed è anzi necessario garantire all'interessato un ragionevole lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica, tali esigenze non ricorrono per la c.d. inabilità presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a confronto, è da escludere - contro quanto ha sostenuto il giudice 'a quò - che la mancata estensione agli "inabili presunti" della norma applicabile agli "inabili effettivi" dia luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915). red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 100 Testo unico pensioni di guerra · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art100 · fonte del testo

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