[1]Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova

[2]La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70.10 Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale con sentenza 26-30 luglio 1993, n.361 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n.32) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge."

Testo vigente dal 5 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 361/1993

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 1993

    Nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (concernente il trattamento pensionistico dovuto alla vedova di guerra) è intrinsecamente incoerente con il proclamato carattere risarcitorio di tale trattamento, per cui il legislatore lo concepisce come diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, e nell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 ribadisce che le somme da corrispondersi a questo titolo, "non costituiscono reddito", che nel momento della effettiva erogazione della pensione o dopo la sua concessione, tale diritto venga condizionato, nel caso di nuove nozze, al fatto che il secondo marito fruisca, fin dal tempo della domanda di pensionamento, o venga a fruire in seguito, di un reddito superiore ad una determinata misura. Per tale contraddizione logica di fondo, che supera i margini della legittima discrezionalità delle scelte legislative, l'art. 42, primo comma, cit., - assorbiti gli altri profili di incostituzionalità prospettati dal giudice 'a quò - va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge. - Sulla medesima norma, in questione sollevata però sotto profili diversi da quelli per cui ora è stata riconosciuta illegittima, v. ord. n. 325/1992.

    Art. 42 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 277/1994

    Questione inammissibile
    30 giugno 1994

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 361/1993. red.: S.P.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 325/1992

    Questione infondata
    8 luglio 1992

    Ne' l'art. 29 Cost., in quanto finalizzato a salvaguardare i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti strettamente economici, ne' l'art. 30, Cost., avente per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli e non il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale, possono ritenersi violati dalla limitazione posta dall'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1978 - in ordine al superamento da parte dei coniugi degli importi di reddito fissati - al diritto alla pensione di guerra della vedova che contragga nuove nozze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sollevata in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, Cost.).

    Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 42 Testo unico pensioni di guerra · Art. 55 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 5 agosto 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 26-30 luglio 1993, n.361 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n.32) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art42 · fonte del testo

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