[1]Revoca e modificazione dei provvedimenti

[2]I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati, quando:

  • a)vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;
  • b)vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita';
  • c)siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
  • d)la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere;
  • e)non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377)) Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo' mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni salvo quanto disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'.

Testo vigente dal 12 novembre 1999

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 895/1988

    Parametro
    26 luglio 1988

    La sostanziale differenza esistente fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, avente finalità risarcitorie, giustifica eventuali diversità delle rispettive discipline sostanziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che per le pensioni ordinarie non è previsto il potere-dovere della Corte dei conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata ed è fissato il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, mentre per le pensioni di guerra è stabilita l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali). - v. S.nn. 46/1979, 97, 55/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 205 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 81 Testo unico pensioni di guerra · Art. 114 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999. 56 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito. tolto: Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377 Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art81 · fonte del testo

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