[1]Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani

[2]Alla vedova, alla vedova assimilata ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa di guerra nonche' alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella G, un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue.5 Qualora la vedova e gli orfani fruiscano gia' del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo e' liquidato, in presenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. L'assegno di maggiorazione puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento. I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso. Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1986, n.656

5

La L. 6 ottobre 1986, n.656 ha disposto (con l'art.2. comma 2) che:" L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento."

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 16 ottobre 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1986, n.656

    La L. 6 ottobre 1986, n.656 ha disposto (con l'art.2. comma 2) che:" L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art39 · fonte del testo

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