Art. 1 — Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra

A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

  • a)gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
  • b)l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
  • c)l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
  • d)l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
  • e)la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
  • f)gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
  • g)il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
  • h)gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985. 3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.

Testo vigente dal 19 ottobre 1989

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Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1986 al 19 ottobre 1989. 185 parole tolte, 316 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981aggiunto: A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. tolto: 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3. A decorrere dal 1 gennaio 1985, gli importi delle pensioni aggiunto: 160, e successive modifiche ed integrazioni:

aggiunto: a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N tolto: ed aggiunto: e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; tolto: dell'indennita' per una volta tanto

aggiunto: b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del aggiunto: testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; tolto: dell'indennita'

aggiunto: c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e tolto: relativa integrazione, aggiunto: relative integrazioni di cui all'articolo tolto: 6 del citato aggiunto: 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica aggiunto: 30 dicembre 1981, n. 834 tolto: del 1981; dell'assegnoaggiunto: ;

aggiunto: d) l'assegno integrativo per gli invalidi di tolto: 1ª aggiunto: 1a categoria di cui tolto: all'articolo 15, dell'assegno aggiunto: al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17tolto: , dell'assegno aggiunto: del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20tolto: , dell'assegno aggiunto: del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del tolto: richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; tolto: della maggiorazione e dell'assegno

aggiunto: e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, tolto: dagli articoli 62 e 64 dello stesso aggiunto: dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica tolto: 23 dicembre 1978, n. 915tolto: , come modificato aggiunto: del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, tolto: gli assegni previsti dagli articoli 4 e aggiunto: e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

aggiunto: f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

aggiunto: g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente leggetolto: , vigenti alla medesima data del 1 gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni aggiunto: e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985. 3. L'adeguamento automatico di cui al tolto: precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, ne' aggiunto: comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di tolto: pensioni di guerra aggiunto: pensione di guerra, diversi da quelli tolto: sopra espressamente indicati. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti aggiunto: espressamente indicati dallo stesso comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art1 · fonte del testo

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