[1]Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici

[2]In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000. 3a 5 7 Il Ministro del tesoro puo', con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche. Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti ed agli assegni pensionistici di cui al primo comma e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorita' consolare.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Ministeriale 24 novembre 1980

3a

Il Decreto Ministeriale 24 novembre 1980 (in G.U. 09/01/1981, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'anno 1980, il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' elevato da L. 2.400.000 a L. 3.520.000".

D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 ha disposto (con l'art.12) che:" Il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, e' elevato a L. 5.200.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda. Il limite suddetto potra' essere successivamente modificato con le modalita' previste dal secondo comma del medesimo art. 70."

D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656

7

con decorrenza dal 1 gennaio 1985

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 12) che: "il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656

    Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 12) che: "il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art70 · fonte del testo

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