Art. 64 — Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo lett. c, 77 comma primo e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, riprodotti negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo lett. c, 75, comma primo e 76, comma secondo della legge 18 marzo 1968 n. 313 sul "riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", consegue l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle stesse parti, anche di quest'ultime norme, in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 74 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Non può ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei figli naturali l'omessa previsione che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali siano soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra, in quanto, ponendosi la questione solo per un ristretto ambito temporale (giacché il beneficio richiesto è stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), un trattamento differenziato può essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per sé, "un elemento diversificatore". Tanto più che la questione è stata posta sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziché sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313). - O. n. 441/1989.
Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.
La peculiare natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non implica assoluta identita` di questi ultimi, per caratteristiche ed effetti, con l'obbligazione civilistica di risarcimento, e pertanto il fatto che la legge, in mancanza dei diretti destinatari della pensione (e, cioe`, del coniuge e dei figli del militare deceduto), subordini il conseguimento del beneficio da parte dei genitori all'effettivo stato di bisogno dei medesimi, non e` ex se irrazionale, ne` e` censurabile in raffronto ad ipotesi (perdita di figlio unico o di piu` figli per causa di guerra) in cui da tale requisito si prescinde, trattandosi, invero, di scelte sufficientemente razionali, le quali sfuggono, per la loro discrezionalita`, al sindacato di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e relative agli artt. 73, L. 10 agosto 1950 n. 648; 64, comma primo, lett. a), e 67, L. 18 marzo 1968 n. 313; 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12, d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, in quanto, nei riguardi dei genitori del militare deceduto in guerra o per causa di servizio, subordinano la concessione della pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta alla sussistenza dei requisiti di inabilita` a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei genitori medesimi).
Art. 73 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 67 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l. 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui, in mancanza degli altri chiamati, non prevedono, accanto ai legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto a trattamento privilegiato indiretto di guerra, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.: non essendo sufficiente ad assolvere il precetto di cui all'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, una mera motivazione per relationem in ordine alla non manifesta infondatezza della questione come quella nella specie operata dal giudice a quo (per altro, con riferimento ad altra questione sollevata con propria precedente ordinanza di rinvio, e già dichiarata inammissibile). - S. n. 292/1985; O. nn. 23 e 294/1985; O. n. 12/1983.
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È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., degli artt. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non attribuiscono la pensione indiretta di guerra ai fratelli e sorelle naturali del militare o civile scomparso per causa di guerra, in quanto il giudice remittente ha solo affermato apoditticamente la rilevanza della questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie. - S. nn. 108, 109, 158 e 188/82 e o. n. 203/82.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1969 al 1 febbraio 1979. 317 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 9 e 10 non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, la pensione e' concessa:
tolto: a) al padre che abbia raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilita' temporanea, si applica la norma del quinto comma dell'articolo 48;
tolto: b) alla madre vedova;
tolto: c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritto alla pensione. Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 140 anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta', o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la concessione della pensione ai genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 140 anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto. Nel calcolare l'eta' del padre, dell'equiparato a genitore o dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi, e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. La misura della pensione di cui al primo comma, e' determinata dalla annessa tabella M.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art64 · fonte del testo
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