Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto,

settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le

seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1990 dal Pretore

di Trento nel procedimento civile vertente tra Pancher Ruggero e

l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 21 novembre

1990 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra

Zambelli Arduino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 82 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Zambelli Arduino e

dell'I.N.A.I.L., nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato

dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1990, nel corso di un

giudizio in cui un lavoratore, infortunatosi nel 1977 con postumi

invalidanti, aveva richiesto, con ricorso depositato soltanto il 6

aprile 1990, la rendita per invalidità, il Pretore di Trento -

dinanzi al quale l'I.N.A.I.L. aveva eccepito la decadenza per essere

spirato il termine decennale di cui all'art. 83, ottavo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, di quella norma, nella parte in cui,

fissando il predetto termine, non consentirebbe al lavoratore,

dichiarato guarito a seguito dell'infortunio, ovvero che abbia

riportato postumi invalidanti al di sotto della soglia minima

d'indennizzabilità, di richiedere la liquidazione della rendita

allorché le sue condizioni dovessero solo successivamente aggravarsi

al punto da raggiungere l'indennizzabilità.

A parere del giudice a quo la norma impugnata, fondandosi sulla

presunzione assoluta che i postumi di un infortunio siano ormai, dopo

un decennio, cristallizzati, verrebbe a collidere con i più recenti

orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, nella sentenza n.

179 del 1988, in tema di eziologia delle malattie professionali.

Se infatti l'assicurato può provare l'insorgenza di queste ultime

anche dopo il termine tabellato, non essendo preclusivo in tal senso

il lasso di tempo intercorso dalla cessazione della lavorazione

morbigena, così dovrebbe essergli parimenti consentita la prova che

i postumi dell'infortunio hanno raggiunto la soglia di

indennizzabilità anche dopo la scadenza del termine decennale.

Del resto, conclude il Pretore, dalla data del verificarsi

dell'inabilità indennizzabile decorrerebbe pur sempre il termine

prescrizionale per conseguire la prestazione di cui all'art. 112 del

medesimo d.P.R. (così come modificato a seguito della sentenza di

questa Corte n. 116 del 1969).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione, richiamandosi alla

sentenza di questa Corte n. 32 del 1977 - che aveva sottolineato la

discrezionalità del legislatore - e rilevando altresì come la norma

sia posta anche in favore dell'assicurato, non essendo all'I.N.A.I.L.

consentita la revisione della rendita oltre il decennio. Inoltre ci

si troverebbe in presenza non già di una soppressione del diritto

alla prestazione, bensì di una sua limitazione, del tutto

ragionevole in quanto fondata sull'esperienza medica.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L. che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della

questione per non aver il giudice a quo accertato, tramite consulenza

tecnica d'ufficio, quando i postumi avevano superato il minimo

indennizzabile. Nel merito la parte privata ha concluso per

l'infondatezza, rilevando in primo luogo come il problema

dell'eziologia della malattia professionale sia estraneo al caso di

specie, ove non si contesta la natura professionale dell'infortunio.

Né, per tale ultimo evento, concentrato nel tempo, potrebbe farsi

applicazione dei meccanismi causali, viceversa diluiti nel tempo,

propri' della malattia.

4. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza

pretorile - che aveva rigettato la domanda di revisione della rendita

I.N.A.I.L. in quanto proposta ad oltre dieci anni dalla costituzione

della stessa - il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre

1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,

sesto e settimo comma, dello stesso d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

nella parte in cui non consente che gli aggravamenti della inabilità

avvenuti ad oltre dieci anni dalla costituzione della rendita

I.N.A.I.L. possano essere presi in considerazione ai fini della

revisione della rendita stessa.

Rileva il giudice a quo come la costante giurisprudenza di

legittimità, secondo cui la norma impugnata preclude la revisione

della rendita allorché gli aggravamenti dei postumi d'infortunio si

siano verificati ad oltre un decennio dalla costituzione della

stessa, si ponga in sostanziale contrasto con l'art. 38 della

Costituzione. Il principio della stabilizzazione dei postumi si

tradurrebbe cioè nella sostanziale privazione del diritto ai mezzi

di sussistenza.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla necessità che

sia comunque fissato un momento di certezza dei rapporti giuridici,

in coerenza, del resto, con le acquisizioni sanitarie e statistiche

in tema di stabilizzazione dei postumi.

6. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L., che ha parimenti concluso per l'infondatezza sulla base

della razionalità del termine posto all'operatività dell'istituto

della rendita.

7. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa dell'I.N.A.I.L. ha

depositato due memorie di analogo contenuto nel merito.

Con specifico riferimento alla questione sollevata dal Pretore di

Trento (R.O. n. 19 del 1991), se ne eccepisce la inammissibilità, in

quanto la domanda giudiziale concerneva un caso di superamento della

soglia d'invalidità indennizzabile verificatosi entro il decennio

dall'infortunio ed era stata proposta con ricorso depositato prima

dello scadere del termine prescrizionale di tre anni e 210 giorni

(decorrente dalla scadenza del decennio). Secondo la parte privata,

il giudice a quo avrebbe quindi ben potuto prendere in esame la

richiesta.

Quanto al sistema delineato dalla norma impugnata, che esclude

l'indennizzabilità e la revisione della rendita quando i postumi

invalidanti, ovvero le variazioni della percentuale d'invalidità, si

siano prodotti a più di un decennio dall'infortunio, l'I.N.A.I.L. ne

riafferma la legittimità anzitutto in base ad esigenze di certezza

(che evitano un continuo contenzioso amministrativo).

In secondo luogo si sottolinea in memoria come la tematica del

decennio protetto riguardi un problema medico-statistico (per

l'improbabilità che menomazioni invalidanti possano insorgere o che

i postumi possano aggravarsi ad oltre dieci anni dall'evento). Natura

del tutto diversa avrebbe il termine tabellare di cui alla sentenza

di questa Corte n. 179 del 1988 che, facendo riferimento al rapporto

eziologico tra lavoro e malattia, consente all'assicurato di provare

anche oltre quel termine tale nesso causale. Impropriamente quindi i

giudici a quibus si sarebbero richiamati a tale decisione censurando

una norma la quale si limita a stabilire che i postumi indennizzabili

non possano essere presi in considerazione oltre un certo termine,

sulla base dell'id quod plerumque accidit (come già argomentato in

più occasioni dalla stessa Corte costituzionale). Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Trento, con ordinanza del 5 ottobre 1990 (R.O.

n. 19 del 1991), solleva, con riferimento all'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in

cui.stabilisce il termine, decorrente dalla data dell'infortunio, di

dieci anni entro il quale l'assicurato può chiedere all'Istituto

assicuratore la liquidazione della rendita, qualora, dopo essere

stato dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o

con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in

rendita, le sue condizioni dovessero aggravarsi in conseguenza

dell'infortunio in misura da raggiungere l'indennizzabilità.

1.1 - La questione è inammissibile.

Come si evince dalla narrativa del fatto, l'aggravamento dei

postumi da infortunio, verificatosi il 2 aprile 1977, sarebbe stato

accertato in data 25 maggio 1982 e dunque entro il decennio richiesto

dalla norma impugnata. La proposizione della domanda giudiziale oltre

il decennio, entro il quale è sorto il diritto alla

indennizzabilità in rendita dei postumi da infortunio, non va

rigettata purché, come nel caso in giudizio, effettuata entro il

termine prescrizionale ex art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124

del 1965.

Non avendo influenza ai fini del decidere, la censura rivolta dal

giudice a quo al disposto dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. n.

1124 del 1965 deve pertanto ritenersi estranea al caso di specie,

dato ch'esso rientra (e trova tutela) nella tipizzazione normativa.

2. - Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre 1990

(R.O. n. 82 del 1991), solleva, con riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, perché nella interpretazione del diritto vivente impedisce,

trascorso il termine di dieci anni dalla costituzione della rendita,

ogni ulteriore revisione, con conseguente violazione del principio di

ragionevolezza, venendo il lavoratore - aggravato nei postumi

ultradecennali da infortunio - ad essere privato di mezzi adeguati

alla sua sopravvivenza.

2.1 - La questione è infondata.

Questa Corte ha già verificato la compatibilità dell'art. 83,

sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, con l'art. 38

della Costituzione, stabilendo: non è negato in modo assoluto o

irrazionale il diritto alla revisione della rendita; né è reso

impossibile o difficoltoso l'esercizio di codesto diritto. C'è solo

la previsione, ai fini dell'acquisto di esso da parte

dell'infortunato, che le condizioni richieste si verifichino in un

dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio

della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni

dalla costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non

costituisce il risultato di una mera scelta, arbitraria o

ingiustificata; oltre che rispondere al bisogno di certezza dei

rapporti giuridici, ha riscontro nel dato, di rilievo sanitario e

statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il

decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni

dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilità

raggiunge il più alto livello/ (sentenza n. 80 del 1971).

Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte esprime l'avviso che

l'azione ex art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 può

essere esercitata entro i tre anni a partire dalla data in cui (entro

dieci anni dalla manifestazione della malattia) si produce

l'aggravamento da cui deriva il diritto alla revisione della rendita.

2.2 - Le decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 116 del

1969, n. 179 del 1988 e n. 206 del 1988), richiamate ad argomento

dell'ordinanza di rimessione, non sono pertinenti, perché riguardano

la disciplina delle tecnopatie e non degli infortuni, nella quale si

introduce accanto al sistema tabellare la tutela anche di malattie

diverse da quelle ivi prevedute e per le quali l'evoluzione della

diagnostica della medicina del lavoro permette di provare la causa di

lavoro.

Tra aggravamento dei postumi da infortunio e aggravamento delle

malattie professionali il discrimine è rappresentato dalla certezza

del dies per la causa violenta uno actu dell'infortunio e per la

incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale

che può manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o

essere accertata addirittura con quell'estremo strumento diagnostico

che è l'esame autoptico (cfr. sentenza n. 544 del 1990).

Il legislatore ha infatti stabilito due diversi limiti temporali,

di dieci anni per gli infortuni e di quindici per le malattie

professionali tenendo conto della natura normalmente palese della

patologia infortunistica e non infrequentemente subdola delle

tecnopatie. In argomento questa Corte può ancora ribadire che

"finché le acquisizioni della osservazione scientifica sull'id quod

plerumque accidit in materia di invalidità da infortunio e da

malattia professionale resteranno invariate, la diversità dei due

termini temporali non sarà censurabile né sotto il profilo della

irrazionale disparità di trattamento, in violazione dei princip/' di

ragionevolezza e di quello di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, né sotto quello della incongrua attuazione legislativa

del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione" (sentenza n. 228

del 1987).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con

l'ordinanza in epigrafe;

2. - dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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