La misura della rendita di inabilita' da malattia professionale puo' essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore e' tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa. Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dello art. 104. Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione puo' essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilita' temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilita', dopo che sia trascorsi) un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non puo' essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve essere proposta, a pena, di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.7a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 febbraio 1958, n. 93, come modificata dalla L. 17 marzo 1975, n. 68

7a

La L. 20 febbraio 1958, n. 93, come modificata dalla L. 17 marzo 1975, n. 68, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

Testo vigente dal 17 aprile 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/2010

    Questione infondata
    12 febbraio 2010

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la quale non chiarirebbe se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all'aggravamento dell'iniziale malattia o all'ulteriore esposizione al rumore. Infatti nell'ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore. Risulta infatti chiaramente che, secondo il rimettente, l'aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell'assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l'assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l'insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita.

    Art. 132 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 137 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 228/1987

    Questione infondata
    17 giugno 1987

    La previsione di termini diversi per la revisione della rendita per invalidita` da infortunio sul lavoro e, rispettivamente, da malattia professionale, non costituisce il risultato di una scelta arbitraria o ingiustificata, ma ha riscontro in dati statistico-sanitari in base ai quali il legislatore ha stabilito in dieci e quindici anni dalla costituzione della rendita il periodo entro cui - secondo l'"id quod plerumque accidit" - si stabilizzano gli esiti invalidanti degli infortuni e, rispettivamente, delle malattie professionali. Pertanto, finche` le acquisizioni della osservazione scientifica in materia resteranno invariate, la suddetta diversita` temporale non sara` censurabile ne` sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento ne` sotto quello dell'incongrua attuazione legislativa dell'art. 38 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 83 e 137, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui stabilisce, per la domanda di revisione della rendita di invalidita` da infortunio, il termine di anni dieci anziche` quindici).

    Art. 83 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 137 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 17 aprile 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 febbraio 1958, n. 93, come modificata dalla L. 17 marzo 1975, n. 68

    La L. 20 febbraio 1958, n. 93, come modificata dalla L. 17 marzo 1975, n. 68, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art137 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari