Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali"), promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1981 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente

tra Musso Vincenzo e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 185 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 241 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Musso Vincenzo e dell'I.N.A.I.L.,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

uditi gli avvocati Alessandro Garlatti per Musso Vincenzo ed Enrico

Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile avente ad oggetto il ricorso di Musso

Vincenzo contro l'I.N.A.I.L., che aveva respinto domanda di revisione

per aggravamento della rendita per invalidità da infortunio sul

lavoro, perché presentata oltre i dieci anni previsti dall'art. 83

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali"), il Pretore di Milano, con ordinanza del 16

dicembre 1981 (r.o. n. 185/1982), premesso che il ricorso andrebbe

rigettato per tardività della domanda, nella ipotesi che questa

possa rientrare nel più ampio termine dei quindici anni stabilito

per le malattie professionali dall'art. 137 del citato t.u., solleva

incidente di costituzionalità su entrambi i detti artt. 83 e 137,

per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

2. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

generale dello Stato sostiene la infondatezza della questione di

costituzionalità. In particolare sarebbero giustificati i due

termini di dieci e quindici anni per la domanda di revisione della

rendita rispettivamente per invalidità da infortunio e da malattia

professionale, perché nell'un caso è immediatamente evidente la

causa violenta in occasione di lavoro, nel secondo l'insorgenza e

l'evoluzione della malattia hanno decorso temporale più lungo.

3. - Per le parti private costituite in giudizio, l'I.N.A.I.L.

sostiene la infondatezza della questione, richiamando sentenza di

questa Corte n. 80 del 21 aprile 1971; la difesa di Musso Vincenzo,

richiamando sentenza di questa Corte n. 93 del 30 maggio 1977, chiede

declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 83 del già citato d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 "nella parte in cui non pone, agli effetti

del termine della revisione della rendita di inabilità, chi è

colpito da infortunio sul lavoro nella stessa condizione di chi è

invece colpito da malattia professionale, e cioè nel termine di

quindici anni". Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Milano, con ordinanza del 16 dicembre 1981,

solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali"), nella parte in cui prevedono, ai fini della

domanda di revisione della rendita di inabilità, due diversi

termini, dieci anni dalla costituzione della rendita per gli

infortuni, quindici per le malattie professionali, per il dubbio che

tale disparità di trattamento violi il principio di eguaglianza, di

cui all'art. 3 della Costituzione, e quello dell'adeguatezza del

sistema previdenziale alle esigenze di vita dei lavoratori, di cui

all'art. 38 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

La sentenza n. 93 del 1977 di questa Corte, richiamata dal giudice

remittente, secondo la quale se "la conseguenza dei due eventi

(malattia e infortunio) è la medesima, cioè a dire la invalidità

permanente, la disparità di trattamento agli effetti del

percepimento della rendita fra il lavoratore che ha sofferto una

malattia professionale e quello che ha subito un infortunio sul

lavoro, appare priva di qualsiasi razionalità e giustificazione",

resta estranea alla questione in esame.

Nel caso di specie non si controverte sulla identità nosografica

delle conseguenze invalidanti dei due eventi (malattia e infortunio)

in ordine alla corresponsione della rendita, si invece sul fondamento

razionale di due diversi termini temporali, dieci anni dalla

costituzione della rendita per gli infortuni, quindici per le

malattie professionali, ai fini della domanda di revisione per

aggravamento. A tal fine questa Corte non ritiene di dover mutare

l'orientamento già espresso nella sentenza n. 80 del 21 aprile 1971:

"La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della

rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il risultato di

una mera scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che rispondere al

bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato di

rilievo sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza

dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le

condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura

dell'inabilità raggiunge il più alto livello".

Parimenti il legislatore si è basato su analoghi dati statistico-sanitari per stabilire il quindicennio come misura di stabilizzazione

degli esiti invalidanti delle malattie professionali.

Finché le acquisizioni della osservazione scientifica sull'id quod

plerumque accidit in materia di invalidità da infortunio e da

malattia professionale resteranno invariate, la diversità dei due

termini temporali non sarà censurabile né sotto il profilo della

irrazionale disparità di trattamento, in violazione dei principi di

ragionevolezza e di quello di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, né sotto quello della incongrua attuazione legislativa

del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 83 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), sollevata dal

Pretore di Milano con ordinanza del 16 dicembre 1981, reg. ord. n.

185 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

ECLI:IT:COST:1987:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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